LA CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N. 19441 CHIARISCE ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI

di Leandro Giacobbi

Il 25 giugno 2025 il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare n. 19441 in materia di sicurezza stradale, passata quasi inosservata sulla stampa specializzata. Particolarmente rilevante è la seconda parte del documento, che offre una serie di chiarimenti sulla sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, un tema che merita un approfondimento dedicato.

LA SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE

La legge n. 177/2024, nell’introdurre importanti modifiche al Codice della Strada per incrementare la sicurezza stradale, ha anche disciplinato all’articolo 4 una nuova forma di sanzione accessoria, la “sospensione breve” della patente, inserendo nel Codice della Strada l’articolo specifico: 218 ter “Sospensione della patente in relazione al punteggio.

L’aggettivo “breve”, che contraddistingue questa sanzione accessoria, era indispensabile per differenziarla dalla sospensione ordinaria della patente, in quanto questa misura viene applicata immediatamente e direttamente dagli agenti accertatori, e ha una durata contenuta in termini di giorni.

Inoltre, l’articolo 218 ter C.d.S. fa riferimento al punteggio della patente perché il requisito indispensabile per l’applicazione della sanzione è un punteggio della patente inferiore a 20 punti, risultante dall’accertamento effettuato con una visura dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida al momento della violazione. Non possono essere considerate né le decurtazioni applicate, ma non ancora annotate e nemmeno la contestazione che si sta effettuando in quel momento poiché non risulta ancora inserita nell’Anagrafe nazionale.

QUANDO SI APPLICA LA SOSPENSIONE BREVE E LA SUA DURATA

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