Normativa

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 377 – Settembre 2025

Le modifiche all’assicurazione contro le calamità naturali

Prosegue la telenovela infinita dell’assicurazione rischi catastrofali: il d.l. 39/25 e la legge di conversione (l. 78/25) hanno apportato ulteriori modifiche alle già tormentate previsioni della l. 213/23. Un collage di norme ancora poco chiare.

1.Riassunto delle puntate precedenti

Una legge, un decreto-legge ed un decreto ministeriale, emanati nell’arco di soli tredici mesi, ancora non sono bastati né a completare, né a rendere operante la normativa sull’assicurazione obbligatoria contro i danni causati dalle calamità naturali. Il quadro normativo, infatti, è stato ulteriormente modificato dal d.l. 31 marzo 2025, n. 39, a sua volta profondamente modificato dalla legge di conversione (legge 27 maggio 2025, n. 78).

Su ASSINEWS n. 373 (Aprile 2025) avevamo dato conto ai lettori delle utilità e delle criticità della legge introduttiva del suddetto obbligo: sarebbe dunque un defraudare i miei venticinque lettori, se ora non dessimo conto delle novità. Per prima cosa, dunque, ricostruiamo il quadro normativo.

Chi volesse sapere cosa, quanto e quando un imprenditore ha l’obbligo di assicurare contro i danni da calamità naturali deve mettere in fila cinque provvedimenti normativi:

a) la l. 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio), che ha introdotto il suddetto obbligo (art. 1, commi 101-112);
b) il d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15), che aveva differito la data di efficacia delle suddette disposizioni (31 marzo 2025);
c) il d.m. 30 gennaio 2025 n. 18, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 105, della citata l. 213/23 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2025, n. 48);
d) il d.l. 31 marzo 2025, n. 39 (recante
“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, il quale ha differito il dies a quo di obbligatorietà dell’assicurazione, ma solo per le piccole e medie imprese;
e) infine la legge di conversione del suddetto d.l. 39/25 (l. 27 maggio 2025, n. 78), che ha introdotto molte nuove previsioni, a completamento della normativa contenuta nell’art. 1, commi 102 e ss. della l. 213/23.

2. I termini

Dinanzi ad un quadro normativo così articolato la prima cosa che dobbiamo “ricomporre” è l’elenco dei termini di entrata in vigore dell’obbligo. A questo riguardo dobbiamo distinguere quattro categorie di imprenditori: le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese.

2.1. Le imprese “piccole” e le “microimprese” hanno termine per assicurarsi contro i danni da calamità naturali sino al 31 dicembre 2025. Si ricordi che la nozione di “piccole imprese” e di “microimprese” deve essere quella stabilita dall’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 361 (“Relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”), vincolante per tutti gli Stati membri.

Secondo tale previsione:
(a) sono “microimprese” quelle che occupano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro;
(b) sono “piccole imprese” quelle che occupano meno di 50 persone e hanno un fatturato annuo (o un totale di bilancio annuo) non superiore a 10 milioni di euro. Dunque –
exempli gratia – il piccolo negoziante, l’installatore di condizionatori d’aria, il gommista, hanno tempo fino alla fine di quest’anno per assicurarsi.

2.2. Le imprese di medie dimensioni hanno tempo per assicurarsi contro i danni da calamità naturali sino al 1° ottobre 2025. Anche per la nozione di “media impresa” occorre fare riferimento alla suddetta Raccomandazione della Commissione europea, in base alla quale sono tali le imprese (ovviamente non piccole e non “micro”) che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2.3. Infine, per le grandi imprese il decreto marzolino nulla ha cambiato: per esse l’obbligo di assicurarsi è già in vigore dal 31 marzo 2025. Si ricordi che la nozione di “grande impresa” è quella stabilita dall’art. 3, § 4, della Direttiva 2013/34/UE (così come modificata dalla Direttiva 2023/2775 del 17 ottobre 2023).

In base a tale fonte normativa sono grandi imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

2.4. Al differimento dei termini di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo ha fatto da corollario il differimento dei termini per l’applicazione delle “sanzioni” previste dall’art. 1, comma 102, della l. 213/231, ma anche in questo caso con regole eterogenee. Le misure previste dall’art. 1 comma 102 della l. 213/23 (“tenere conto” della violazione dell’obbligo assicurativo nella concessione di pubblici finanziamenti) si applicheranno:

-) per le imprese micro-, piccole e medie a far data dal momento di entrata in vigore per esse dell’obbligo assicurativo;

-) per le grandi imprese, a far data dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. L’obbligo assicurativo per le grandi imprese è entrato in vigore il 31 marzo 2025, e dunque le “sanzioni” si applicano dal 29 giugno 2025. In pratica ciò vuol dire che se una grande impresa non si è assicurata, e nel periodo tra il 31 marzo ed il 29 giugno di quest’anno ha subìto danni da calamità naturali, non ha perso l’eventuale diritto alla corresponsione di pubblici aiuti o finanziamenti.

3. Le novità: (a) il valore assicurabile

Le novità introdotte dal d.l. 39/25 in materia di diritto dei contratti riguardano tre aspetti del contratto di assicurazione:
a) il valore assicurabile;
b) il beneficiario dell’indennizzo;
c) la destinazione dell’indennizzo.

Del valore assicurabile si occupa il novellato art. 1, comma 101, l. 213/232. Tale norma nel testo attuale stabilisce che “per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso”.

Cosa vorrà mai dire questa norma? Ragioniamo.

3.1. Con le espressioni “valore di ricostruzione a nuovo” e “valore di rimpiazzo” si designano usualmente due clausole frequenti nelle assicurazioni contro i danni.

La clausola “valore a nuovo” è il patto in virtù del quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato delle somme occorrenti per riparare, ricostruire, o riacquistare il bene colpito dal sinistro.

Pertanto nelle assicurazioni contro i danni a beni immobili con le clausole “valore a nuovo”, “ricostruzione a nuovo” o simili si pattuisce che il valore assicurato sia pari al costo di ricostruzione integrale di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive di quello incendiato, con esclusione del valore dell’area, ed al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza particolare.

La clausola “valore di rimpiazzo” è un diverso modo di definire il patto “valore a nuovo”.

Con essa si designa nella prassi l’accordo in virtù del quale, se il danno alla cosa assicurata fosse irreparabile, il valore assicurato è pari al costo di rimpiazzo al momento del sinistro, detratto il valore dei residui.

Della liceità di queste clausole in passato si dubitò, temendo che con esse potesse violarsi il divieto di soprassicurazione di cui all’art. 1908, comma primo, c.c..

La dottrina tuttavia ha escluso la nullità di tali clausole: con esse, infatti, non si pattuisce un indennizzo superiore al valore della cosa deteriorata o distrutta, ma più semplicemente si pattuisce l’indennizzo sia del danno consistito nel deterioramento o nella distruzione della cosa, sia dell’ulteriore e diverso danno rappresentato dalla differenza tra il valore della cosa perduta ed il costo necessario per munirsi di un bene analogo3.

3.2. Il novellato art. 1, comma 101, l. 213/23 stabilisce ora, come s’è visto, che nelle polizze di assicurazione contro il rischio di danni causati da catastrofi naturali “per la determinazione del valore dei beni da assicurare” si debbano considerare i suddetti valori.

Una prima ipotesi di lettura della norma è che la legge abbia voluto dettare soltanto un criterio di quantificazione del valore assicurabile.

Vale a dire: non sono obbligato ad assicurarmi con clausola valore a nuovo; però se il mio immobile vale 100, possiamo convenzionalmente attribuirgli un valore di 120 per tenere conto dello scarto tra valore del bene distrutto e valore del bene sostitutivo.

Si tratterebbe tuttavia d’una ipotesi insostenibile, perché confliggente con le previsioni dell’art. 1908 c.c., secondo cui “nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”.

Dunque l’unica lettura corretta della norma non può che essere la seguente: nei contratti di assicurazione contro i rischi catastrofali vi è obbligo di pattuire le clausole “valore a nuovo”.

Il contratto dunque è – come si usa dire – “conformato”, cioè dotato di un contenuto minimo inderogabile che la legge impone alle parti.

4. Le novità: (b) il beneficiar io dell ’indennizzo

La seconda importante novità è contenuta nel novellato art. 1-bis del d.l. 19 ottobre 2024 n. 155 (recante “Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze”, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189, ed ora modificato dall’art. 1, comma 3-sexies, del d.l. 39/25).

In tale norma è stato inserito un nuovo periodo che stabilisce: “qualora l’imprenditore (…) assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al terzo periodo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile”.

4.1. La disposizione appena trascritta contiene a ben vedere molte norme, in quanto:
a) individua il beneficiario della polizza;
b) imprime un vincolo di destinazione all’indennizzo;
c) prevede una
liquidazione forfettaria del danno da inadempimento del suddetto vincolo di destinazione;
d) introduce un privilegio (nel senso di causa legale di prelazione) a beneficio del contraente.

4.2. Prima di esaminare in dettaglio queste previsioni, mi sia consentito rispolverare l’adusa metafora dei pedali delle automobili. Tutti i produttori di automobili installano il pedale dell’acceleratore a destra, quello del freno al centro ed il pedale della frizione a sinistra.

Sarebbe infatti il caos, se ogni produttore decidesse di collocare i pedali a suo gusto. Anche il mondo del diritto ha la stessa esigenza: non a caso lo chiamiamo “ordinamento giuridico”, lemma che reca con sé lo stigma dell’ordine e della coerenza.

Il legislatore tuttavia pare che si diverta a renderci la vita difficile, piazzando il pedale del freno a sinistra e la frizione a destra.

Non è infatti agevole comprendere perché mai una norma sul contratto di assicurazione contro i rischi catastrofali, contratto la cui disciplina ha la sua sedes materiae nella l. 213/23 (legge già di per sé mostruosamente farraginosa, il cui articolo 1 consta di 546 commi, sette allegati e due tabelle), venga inserita in un decreto che si occupa di tutt’altro.

Dunque, caro lettore, ricorda che se vuoi sapere tutto sull’assicurazione dei rischi catastrofali, dovrai squadernarti davanti la legge (213/23); il decreto-legge (155/24); il decreto ministeriale attuativo: tutti e tre naturalmente, al lordo delle immancabili “successive modificazioni ed integrazioni”.

4.3. Partiamo dunque dalla prima previsione di questo art. 1-bis d.l. 155/24: se l’imprenditore usa nella propria impresa beni di terzi (exempli gratia, l’immobile condotto in locazione) e li assicura contro i danni “l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene”.

Se la norma si fosse fermata qui, sarebbe stata una norma inutile, ma inoffensiva. Inutile, perché avrebbe inutilmente riprodotto l’art. 1891 c.c..

Se infatti Tizio assicura contro i danni un bene di Caio, l’assicurato è quest’ultimo, non Tizio, e l’indennizzo va corrisposto al proprietario (il principio è stato di recente oggetto di due “grand arrét” della Corte di cassazione: v. Cass. civ., sez. III, 23.6.2025 n. 16787 e Cass. civ., sez. III, 17.6.2025 n. 16212, ambedue con riferimento all’assicurazione contro l’incendio stipulata dal conduttore d’un immobile, avente ad oggetto non già i danni da interruzione dell’attività d’impresa esercitata nell’immobile, ma i danni all’immobile in quanto tale).

4.4. La nuova stesura dell’art. 1-bis d.l. 155/24 tuttavia non si ferma qui, ed aggiunge due previsioni. Parrebbe di capire che, affinché l’indennizzo possa essere corrisposto al proprietario (come imporrebbe l’art. 1891 c.c.), siano necessarie due ulteriori condizioni:

a) i beni assicurati non devono essere “assistiti da analoga copertura assicurativa” (mai sentito che una polizza “assiste” un bene: ma il lessico del legislatore da anni ci ha abituati alle sconcezze letterarie);
b) il contraente deve avere comunicato all’assicurato la stipula della polizza. È davvero così? Ne dubito assai. Quelle appena indicate non possono ritenersi condizioni cui è subordinato il diritto del proprietario al pagamento dell’indennizzo.

Partiamo dalla prima. Se l’assenza di altre assicurazioni contro i danni fosse davvero condizione perché l’indennizzo sia pagato al proprietario, ne deriverebbe la seguente assurdità: che il titolare dell’interesse assicurato ai sensi dell’art. 1904 c.c. non avrebbe diritto all’indennizzo; mentre ne avrebbe diritto chi di quell’interesse non era titolare.

Avremmo, cioè, implicitamente abrogato l’art. 1904 c.c.. Così ad es.: un ristoratore esercita l’attività in un immobile preso in locazione.

Il proprietario ha assicurato l’immobile contro i danni da incendio. L’imprenditore ritiene di dovere assolvere l’obbligo di cui all’art. 1, comma 101, l. 213/23 e stipula anche lui un’assicurazione contro i danni all’immobile.

Se fosse vera l’interpretazione che qui si contesta, in caso di sinistro si perverrebbe al seguente esito:
a) il proprietario-assicurato, che pure beneficerebbe di due polizze, potrebbe pretendere l’indennizzo solo dall’assicuratore col quale ha stipulato il contratto;
b) l’imprenditore-contraente, che ha subìto un danno da interruzione dell’attività, non da perdita della proprietà immobiliare, si vedrebbe indennizzato d’un danno che non ha subìto. Aggiungasi che la legge non solo non vieta, ma anzi consente l’assicurazione plurima (art. 1910 c.c.).

Se dunque l’imprenditore assicura contro i danni beni che già il proprietario aveva provveduto ad assicurare, ci troveremmo dinanzi né più né meno che ad una normalissima ipotesi di pluralità di coperture sul medesimo bene.

4.5. Passiamo ora alla seconda previsione: l’indennizzo spetta al proprietario non contraente se l’imprenditore assicura il bene, “provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione”.

Nei testi giuridici il gerundio dovrebbe essere vietato per legge. Cosa mai vorrà dire, infatti, che l’in dennizzo è dovuto al proprietario se l’imprenditore assicura beni altrui “comunicando al proprietario” la stipula della polizza?

Quel gerundio potrebbe avere un valore concessivo (“l’indennizzo è dovuto al proprietario se il contraente ha comunicato ecc.”); oppure un valore temporale (“l’indennizzo è dovuto al proprietario quando il contraente abbia comunicato ecc.”); od ancora un valore imperativo (“il contraente ha l’obbligo di comunicare al proprietario ecc.”).

Aggiungasi che nell’assicurazione per conto altrui l’art. 1891 c.c. non subordina affatto il diritto del beneficiario alla previa comunicazione dell’avvenuta stipula; che in ogni caso già da anni la giurisprudenza ha stabilito che il contraente risponde del danno patito dal beneficiario che abbia perduto (ad es., per prescrizione) il diritto all’indennizzo, a causa della mancata informazione dell’esistenza del contratto; che, in definitiva, anche in questo caso ad intendere la norma in senso strettamente letterale si perverrebbe a quest’assurdità: che basterebbe al contraente omettere l’avviso al beneficiario, per incamerare un indennizzo cui non ha diritto, giusta la previsione dell’art. 1904 c.c..

4.6. Credo dunque che la lettera della legge, per avere un senso, debba essere interpretata come segue: là dove l’art. 1-bis d.l. 155/24 stabilisce che l’indennizzo va pagato al proprietario-assicurato “qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi, non altrimenti assicurati e comunicando al proprietario l’avvenuta stipula”, deve intendersi come una deroga al generale obbligo di cui all’art. 1, comma 101, l. 213/23.

L’imprenditore, cioè, ha l’obbligo di stipulare il contratto contro i rischi catastrofali a meno che quei rischi non siano stati già coperti da altra polizza, da chiunque stipulata. La norma, dunque, si dovrebbe leggere così: “L’imprenditore ha l’obbligo di assicurare i beni dell’impresa anche se di proprietà di terzi. In questo caso la polizza ha natura di assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. e l’indennizzo spetta al proprietario. Tale obbligo viene meno se i beni sono già assicurati”.

5. Le novità: (c) il vincolo indennitario

L’art. 1-bis d.l. 155/24, come modificato dal d.l. 39/25, stabilisce due regole sulla destinazione dell’indennizzo:
a) il proprietario-assicurato ha l’obbligo di destinare l’indennizzo al ripristino del bene danneggiato;
b) se non lo fa,
“l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario”.

Mi rendo conto di essere ripetitivo, ma anche in questo caso non posso astenermi dal segnalare al lettore le plurime ambiguità d’una previsione scritta in fretta e poco meditata, ambiguità che sarà compito dell’interprete sciogliere.

5.1. Prima ambiguità: l’assicurato ha l’obbligo di impiegare l’indennizzo per restaurare il bene colpito dal sinistro. Bene. Ma un obbligo ha un elemento oggettivo (il contenuto della prestazione) ed uno soggettivo (il creditore della prestazione).

Chi sarà mai il creditore dell’obbligazione in esame? L’assicuratore o l’imprenditore contraente? Escluderei che possa trattarsi dell’assicuratore: col pagamento dell’indennizzo la situazione giuridica è – come si dice – “esaurita”.

L’obbligazione di destinare l’indennizzo al restauro del bene colpito dal sinistro non è infatti una obbligazione contrattuale; è una obbligazione di fonte legale il cui creditore è l’imprenditore. Seconda ambiguità: nulla vieta all’assicurato di alienare il bene danneggiato.

Se lo fa prima di avere incassato l’indennizzo, nulla quaestio, l’acquirente diventa creditore dell’indennizzo e assume l’obbligo di destinare quest’ultimo alle riparazioni.

Ma se l’assicurato vende il bene dopo avere incassato l’indennizzo chi sarà il soggetto obbligato al restauro? Non certo l’acquirente, perché questi non può certo essere obbligato ad imprimere una certa destinazione ad un indennizzo che non ha mai incassato.

Terza ambiguità: quali strumenti avrà l’imprenditore, in caso di inadempimento da parte dell’assicurato all’obbligo di destinare l’indennizzo alle riparazioni? Potrà solo invocare il pagamento del 40% dell’indennizzo come previsto dall’art. 1-bis (v. il § seguente), oppure potrà ricorrere ad un ordinario giudizio di cognizione, e chiedere la con danna dell’assicurato all’esecuzione del restauro? Credo che la risposta corretta debba essere la seconda.

Quello di agire in giudizio è un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), e ritenere che l’art. 1-bis d.l. 155/24 abbia limitato tale diritto significherebbe interpretare la norma in modo contrastante con la Costituzione.

5.2. L’art. 1-bis d.l. 155/24, dopo avere stabilito che l’indennizzo debba essere destinato al restauro del bene danneggiato, aggiunge che se il proprietario viene meno a tale obbligo, “l’imprenditore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario”.

Anche questa norma mette sulle spalle degli interpreti un non facile lavoro di chiarificazione.

Il primo problema è di agevole soluzione: il debitore dell’obbligo di pagamento di questo 40% non potrà certo essere l’assicuratore, perché questi pagando l’indennizzo ha già estinto la propria obbligazione.
Il debitore è dunque l’assicurato.

Il secondo problema è molto più arduo. Il meccanismo pensato dal legislatore infatti è di un semplicismo sconcertante.

Secondo la legge, se l’assicurato non ripara – poniamo – l’immobile danneggiato dall’alluvione, dovrà risarcire l’imprenditore dei mancati guadagni causati dalla forzosa interruzione dell’attività, nel limite del 40% dell’indennizzo ricevuto. Peccato però che la legge non abbia previsto alcun termine per l’adempimento dell’obbligazione di restauro.

Ecco allora che all’interprete si porranno immancabilmente i seguenti problemi: – quid se l’assicuratore paga l’indennizzo con grave ritardo (magari all’esito d’una lunga controversia giudiziaria)?

Potrà essere l’assicurato costretto a risarcire l’imprenditore d’un danno (il prolungarsi della forzosa inattività) che lui non ha causato? – quid se l’imprenditore, pur avendo i mezzi per farlo, non si attiva per riprendere l’attività d’impresa? Potrà l’assicurato invocare una riduzione del proprio obbligo risarcitorio, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c.? – il restauro d’un immobile richiede ineludibili tempi tecnici: sgombero delle macerie, controllo della stabilità, progettazione dei lavori, esecuzione, collaudo.

Sarebbe impensabile obbligare l’assicurato a risarcire l’imprenditore dei danni da “forzosa interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale” anche per il periodo di tempo nel quale l’attività sarebbe stata comunque interrotta, nonostante l’assicurato abbia sollecitamente incassato l’indennizzo e avviato i lavori di restauro.

In mancanza dunque di previsioni che sarebbero state opportune (ad es.: fissare all’assicuratore un termine per il pagamento dell’indennizzo; fissare all’assicurato un termine per l’avvio del restauro, decorrente dalla percezione dell’indennizzo), diritti ed obblighi dell’assicurato e dell’imprenditore- contraente dovranno valutarsi col metro della buona fede (art. 1375 c.c.) e della correttezza (art. 1175 c.c.).

Non occorre possedere la chiaroveggenza di Tiresia per intuire che, su questo punto, l’art. 1-bis sarà un fomite di liti.

6. Le novità: (d) il privilegio

Un capolavoro di ambiguità, infine, è l’ultimo periodo dell’art. 1-bis d.l. 155/24, come modificato dal d.l. 39/25.

Ivi è stabilito che “per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile”. “Le somme di cui al quarto periodo”, come s’è visto, consistono nel risarcimento del danno da forzosa inattività, che l’assicurato è tenuto a risarcire all’imprenditore- contraente, nel caso in cui non destini l’indennizzo al restauro del bene danneggiato. Ma la legge aggiunge che l’imprenditore ha privilegio sull’indennità anche “per i premi pagati”, ai sensi dell’art. 1891 c.c..

Una previsione così tranchante potrebbe indurre taluno a pensare che l’imprenditore ha diritto sempre e comunque di ripetere dall’assicurato i premi pagati. Se infatti mancasse il credito, sarebbe vano discorrere di privilegio.

Ma una secolare stratificazione dottrinaria formatasi sull’art. 1891, quarto comma, c.c., concorda nel ritenere che tale norma deve intendersi nel senso che in tanto il contraente ha privilegio sull’indennità, in quanto per legge o per contratto avesse diritto al rimborso dei premi4.

Del resto, ritenere che l’imprenditore abbia diritto di ripetere dall’assicurato i premi pagati per assicurare i beni altrui sarebbe in netto contrasto con l’art. 1, comma 101, l. 213/23, che addossa all’imprenditore, e non ad altri, l’obbligo assicurativo. L’art. 1-bis d.l. 155/24 deve dunque essere interpretato cum grano salis, ovvero nel senso che il privilegio spetta all’imprenditore-contraente nel solo caso in cui, per espresso patto contrattuale (ad es., una clausola del contratto di locazione) si fosse stabilito il diritto al rimborso.

In ogni caso sarà bene ricordare che il contraente non ha un diritto di prelazione sul bene assicurato: pertanto, l’assicuratore che pagasse l’indennizzo all’assicurato paga bene anche in presenza di una opposizione del contraente. In questi casi il contraente a tutela del proprio credito non potrà che ricorrere al sequestro conservativo di cui all’art. 2769 c.c..

7. Conclusioni

Il 16 dicembre 533 l’imperatore Giustiniano con la costituzione De confirmatione digestorum approvò la raccolta di leggi nota come Digesto. In tre anni esatti la cancelleria imperiale aveva raccolto e coordinato le leggi dei mille anni precedenti, e creato il testo normativo che governò l’Europa per i successivi milleduecento anni. Erano altri tempi? No; semplicemente a quell’epoca si pensava prima di scrivere le leggi, e si leggeva prima di pensare.

Noi homunculi del XXI sec. solo per stabilire che l’imprenditore si deve assicurare contro i danni stiamo pestando acqua nel mortaio già da due anni; abbiamo fatto una legge, poi l’abbiamo differita, poi l’abbiamo cambiata, poi l’abbiamo cambiata ancora, e sempre con previsioni il cui ermetismo avrebbe fatto impallidire Eugenio Montale.


1 Come abbiamo visto nel precedente scritto sull’argomento (ASSINEWS n. 373), in realtà l’art. 1, comma 102, l. 213/23 è una norma ben strana: ivi si prevede che della violazione
dell’obbligo assicurativo “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”. Cosa esattamente voglia dire “si deve tenere conto”, manet alta mente repostum.
2 Già modificato due volte: dapprima dall’art. 13, comma 1, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15); e poi dall’art. 1,  comma 3-bis, del d.l. 31 marzo 2025, n. 39 (convertito con modificazioni dalla l. 27 maggio 2025, n. 78).
3 Sia consentito, sul punto, il rinvio a Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, vol. II, Padova 2012, pp. 45 e ss., ove ulteriori riferimenti dottrinari.
4 Per tutti, Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. II, Milano 1954, p. 93. Ampia disamina del problema in Gambogi, Assicurazione per conto altrui o di chi spetta. Credito privilegiato del contraente, per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore, sulle cose assicurate?, in Assicurazioni, 1970, II, pp. 157-165.


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