GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 377 – Settembre 2025

L’ostensibilità degli atti di istruttoria e liquidazione del danno è limitata ai documenti contenuti nel fascicolo della compagnia

Due sentenze della terza sezione della Corte di Cassazione1 in medesima composizione e pubblicate a distanza di 9 giorni l’una dall’altra sull’argomento, mi hanno veramente incuriosito. Cimentatami nella loro lettura non immaginavo che sotteso al diritto d’accesso, previsto dall’art. 146 del codice delle assicurazioni, si potesse celare un contenzioso di tal fatta e un problema che ha richiesto l’intervento del Supremo Collegio per dipanare la matassa.

Una matassa che per la verità non mi parrebbe molto ingarbugliata, ma lo diventa se l’interpretazione della norma e la sua applicazione vengono erroneamente estesi in ambiti e fattispecie giuridiche che le sono estranee; le due pronunce se ne avvedono, ma parte delle motivazioni a sostegno del principio di diritto affermato non mi convincono affatto.

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1 Corte di Cassazione, ordinanza del 12.05.2025 n. 12605; ordinanza del 21.05.2025 n. 13608
2 Art. 146 “1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
3 DM 191/2008 art. 2 comma 2 “Sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti; b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti; c) il rapporto
delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro; d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafi ci dei testimoni; e) le perizie dei danni materiali; f) le perizie medico-legali relative al richiedente; g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate; h) le quietanze di liquidazione. 3. Sono escluse dall’accesso le perizie medicolegali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 4. Fatto salvo quanto disposto per l’accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può
essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti,
qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3. 5. Per l’accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
4 DM 191/2008 Art. 7 “1. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell’assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. – 2. II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta
giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell’impresa gestionaria della richiesta di accesso. – 3. Nei confronti dell’impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.”

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