La stipula di un contratto nella forma dell’atto pubblico esclude, per principio, che esso contenga clausole vessatorie ma non esclude che, se si tratta di un contratto stipulato tra un “professionista” e un consumatore, l’atto pubblico possa contenere clausole abusive ai danni del consumatore e, perciò, affette da nullità. È quanto la Cassazione decide nella ordinanza n. 18834 del 10 luglio 2025 in una fattispecie di fideiussione rilasciata da due persone fisiche nel contesto di un mutuo ipotecario concesso alla società di cui esse erano socie; ed è un principio che può ripetersi per ogni altro caso (si pensi a un contratto preliminare di compravendita “imposto” dal costruttore) nel quale, mediante atto pubblico, sia stipulato un contratto tra un consumatore e un professionista. È questa la prima volta che la giurisprudenza di vertice si occupa di distinguere tra clausole vessatorie e clausole abusive contenute in un atto pubblico.