No alla manleva assicurativa senza dimostrazioni rigorose dei fatti
di Samuele Marinello
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 708/2025, ha ribaltato la decisione di primo grado in tema di manleva assicurativa, escludendo l’operatività della polizza stipulata dal gestore di un maneggio a favore del danneggiato caduto da cavallo. Decisiva la mancanza di prova certa dell’iscrizione al maneggio: le sole deposizioni de relato di padre e fratello della vittima non sono state ritenute sufficienti. La sentenza riafferma il principio secondo cui, anche in assenza di un vincolo di forma scritta, l’onere della prova ricade su chi invoca la copertura assicurativa.
I fatti
- 27 marzo 2011: utente del maneggio cade da cavallo → gravi lesioni (22% di invalidità permanente)
- Domanda attorea: risarcimento danni contro il gestore
- Gestore: chiama in causa la compagnia assicurativa per essere manlevato
- Assicurazione: eccepisce esclusione di copertura per soggetti non iscritti
Primo grado (Trib. Palermo, n. 358/2020)
- Risarcimento riconosciuto all’attore
- Manleva accolta: ritenuta provata l’iscrizione al maneggio sulla base di testimonianze dei familiari
Appello (Compagnia vs. gestore)
- Oggetto: manleva
- Doglianza: nessuna prova formale di iscrizione; testimonianze de relato e familiari → inattendibili.
- Conferma prassi di utilizzo del maneggio anche da parte di soggetti non iscritti.
Decisione Corte d’Appello (sent. 708/2025)
- Accoglie l’appello della Compagnia di assicurazione
- Prova dell’iscrizione non raggiunta → testimonianze non idonee
- Rigetta manleva → gestore resta personalmente obbligato
Riassunto della vicenda
La pronuncia sottolinea l’esigenza del rigore probatorio quando si tratta di attivare una clausola di copertura assicurativa fondata su un fatto storico (l’iscrizione).
Pur non essendo richiesta la forma scritta, la prova deve essere seria, diretta e credibile: dichiarazioni vaghe o provenienti da soggetti non imparziali non sono sufficienti.
La sentenza conferma inoltre che le eccezioni relative all’insufficienza della prova non incorrono in decadenza, potendo essere rilevate anche in appello come questioni di merito.
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