di Enzo Furgiuele.
Il 4 luglio tutti gli intermediari operanti nel nostro paese hanno sostituito i vecchi allegati precontrattuali con i nuovi MUP. Una nuova informativa per i clienti sintetica e allo stesso tempo completa di tutte le informazioni necessarie per fornire un quadro completo delle modalità di svolgimento dell’intermediazione.
Senonché a breve il MUP dovrà contenere – come previsto dal documento posto dall’Ivass in consultazione il 13 agosto – anche l’informativa relativa all’Arbitro assicurativo, la nuova istituzione che diventerà operativa presumibilmente nel prossimo autunno.
Un’ulteriore informazione per una ancora maggiore tutela dei clienti: la possibilità di utilizzo dell’Arbitro per definire a costi quasi nulli e in tempi brevi una potenziale vertenza insorgente con compagnie o con intermediari.
Il documento di consultazione 3/2025 del 13 agosto 2025
Inserisce modifiche ai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2018, con l’obiettivo di aggiornare l’informativa precontrattuale, per esporre la possibilità di ricorrere all’Arbitro Assicurativo, il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) del settore assicurativo, garantendo ai clienti trasparenza e facilità di accesso.
La nuova informativa sulla possibilità di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo dovrà essere inserita nei documenti precontrattuali, nei siti internet e nei profili social degli intermediari e delle imprese.
Gli intermediari e le imprese dovranno quindi aggiornare i loro MUP e i DIP aggiuntivi (Vita, Multirischi, IBIP, Danni, RC Auto) relativi ai contratti conclusi dopo la data di avvio dell’operatività dell’Arbitro assicurativo.
Le imprese inoltre dovranno informare i contraenti e gli aderenti dei contratti entrati in vigore prima della data di operatività dell’arbitro assicurativo riguardo alle modalità di presentazione di un ricorso dinanzi all’Arbitro assicurativo.
La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 27 settembre 2025 e chiunque ne abbia interesse può inviare all’Ivass le proprie considerazioni e le eventuali proposte modificative del provvedimento utilizzando il file messo a disposizione dall’Ivass stessa sul suo sito.
Il provvedimento, nella sua versione definitiva, al termine della consultazione pubblica, entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Alcune considerazioni in merito alla nuova informativa
Nello schema di provvedimento ora in pubblica consultazione l’Ivass indica due comportamenti importanti per gli intermediari che devono essere ben attenzionati per avere conformità normativa:
- Nei profili di social network e nei siti internet dovranno essere riportate le nuove informazioni relative alla possibilità – da parte del cliente – di fare ricorso all’Arbitro assicurativo nei casi contemplati dalla normativa.
- Non solo i contraenti, ma anche gli aderenti dei contratti collettivi dovranno essere informati di questa novità normativa che facilita la risoluzione di situazioni controverse.
Sono due punti sensibili: finora l’Ivass ha monitorato i siti internet degli intermediari, verificandone i requisiti e prevedendo la loro obbligatoria comunicazione per la pubblicazione nel Registro ma, in questo documento in consultazione, precisa che anche i profili social devoro contenere le informazioni obbligatorie di cui al Reg. Ivass 40/2018, art. 79).
È possibile quindi che in futuro l’Ivass svolga un’attività di verifica anche nei confronti dei profili social professionali degli intermediari per controllare la loro rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa.
Il secondo punto, relativo alle informazioni da fornire non solo ai contraenti ma anche agli aderenti di una polizza collettiva (gli assicurati che pagano il premio anche solo parzialmente) è solitamente trascurato ed è rivolto alle imprese, che molto probabilmente richiederanno un intervento operativo agli intermediari per individuare i riferimenti degli aderenti ai contratti collettivi per fornire loro l’informativa, come previsto dal documento in consultazione.
È opportuno – in conclusione – precisare ancora che la normativa sull’oblio oncologico, attualmente ancora in fase di definizione da parte dell’Ivass prevede che, in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione, i distributori forniscono ai clienti l’informativa sul diritto all’oblio oncologico stesso indicata, con caratteri di particolare evidenza, nei Moduli unici precontrattuali (MUP).
Quindi si preannuncia, dopo questa modifica al MUP a seguito dell’introduzione dell’Arbitro assicurativo, anche quella relativa all’entrata in vigore della normativa sull’oblio oncologico,
Con l’augurio che l’Ivass preveda di effettuare entrambe le modifiche in modo contestuale, per evitare continui e costosi rimaneggiamenti a carico degli intermediari dei documenti precontrattuali.
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