di Bianca Pascotto.

Questa volta la Corte di Cassazione ci ha messo una bella pezza e ha salvato l’azione di ripetizione della compagnia dopo l’effettuato risarcimento a favore degli eredi di un trasportato deceduto per colpa esclusiva del veicolo antagonista che risultava privo della copertura assicurativa.

Ad occhi poco attenti la lettura dell’art. 141 del codice delle assicurazioni private sembra semplice e chiara ma quante sono le sentenze e gli studi dottrinali che si sono occupati di questo articolo che riserva sempre numerose sorprese e che deve essere applicato esclusivamente alla luce della giurisprudenza e non del dettato normativo.

Recente pronuncia della Corte di Cassazione[1] ha ribadito che in caso di risarcimento del danno subito iure proprio dai congiunti del trasportato per la perdita del loro caro, l’azione risarcitoria non può essere esperita ai sensi dell’art. 141 cod. ass. che risulta inapplicabile, come sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35567/2022.

Ove la compagnia del vettore – privo di responsabilità per il sinistro – provveda a tacitare gli eredi per il danno da morte iure proprio, la stessa esegue un pagamento errato e non dovuto.

Per ottenere il rimborso di quanto versato ai danneggiati ai danni della consorella, coobbligata solidalmente con l’assicurato responsabile, potrà esperire solo l’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2036 comma 3 del codice civile.

IL CASO IN BREVE

Tizio trasportato sul veicolo assicurato con la Zurich muore a seguito di un sinistro provocato da un veicolo privo di assicurazione. Acclarata l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo, la Zurich risarcisce integralmente gli eredi del trasportato e chiede il rimborso, in via surrogatoria, alle Generali quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Sia in primo che in secondo grado la domanda della Zurich non viene accolta sul presupposto che, in assenza di responsabilità del vettore, non trova applicazione l’art. 141 cod. ass. e non applicandosi detto articolo, l’assicuratore del vettore che ha risarcito il danno, non ha diritto al rimborso da parte dell’impresa designata. Inoltre l’art. 141 cod. ass. prevede l’eventuale rivalsa nei soli confronti dell’assicuratore del responsabile e non dell’impresa designata dal FGVS.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Solo uno dei due motivi di ricorso sollevati dalla Zurich trova accoglimento ma per un motivo di diritto diverso da quello prospettato avanti il Supremo Collegio.

La Corte con motivazione precipuamente tecnica analizza i principi ed i criteri di diritto che legittimano l’azione di ripetizione promossa dalla Zurich ai danni di Generali.

Per giungere ad affermare un tanto la Corte esamina, escludendole, tutte la fattispecie giuridiche sottese alle azioni “recuperatorie” che di seguito si elencano.

1) Inapplicabilità dell’art. 141 cod. ass. in quanto, come espresso dalle S.U. il danno da iure proprio è un danno non disciplinato dall’art. 141 cod. ass. che prevede solo il danno subito dal trasportato;

2) inapplicabilità dell’art. 1299 c.c. (azione di regresso) perché tra Zurich e Generali non sussiste solidarietà passiva nei confronti degli eredi terzi danneggiati;

3) inapplicabilità dell’art. 1916 c.c. (azione di surroga) perché l’assicurato Zurich non è responsabile per l’occorso sinistro;

4) inapplicabilità dell’art. 1203 c.c. (azione di surroga) sempre per carenza di responsabilità del proprio assicurato;

5) inapplicabilità dell’art. 1180 c.c. (adempimento del terzo) perché il pagamento spontaneo di un debito non determina automaticamente il sorgere di un credito da escutere nei confronti del debitore.

Nel caso di specie Zurich ha pagato per certo un debito altrui (della Generali) nella convinzione (errata) di essere debitrice, pertanto l’unica azione esperibile ai danni di Generali, quale esclusiva responsabile del sinistro, è l’azione di ripetizione dell’indebito che consente a chi ha pagato di subentrare nelle ragioni del creditore soddisfatto e pretendere il pagamento del credito ai danni dell’effettivo debitore.

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[1] Corte di Cassazione ordinanza del 17 giugno 2025 n. 16213

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