di Filippo De Bellis.

La questione

Il 19 luglio spirava il termine per comunicare all’OMS (Agenzia specializzata dell’ONU che si occupa dei problemi sanitari a livello mondiale) il rifiuto eventuale dei paesi aderenti all’adozione delle modifiche al RSI (regolamento sanitario internazionale) adottati nella 77° Assemblea mondiale della sanità del 1° giugno 2024, modifiche che, se non respinte, sarebbero automaticamente entrate in vigore nei paesi aderenti a far data dal 19 settembre 2025.

Quali sono le modifiche

L’Assemblea OMS del 1° giugno 2024 aveva adottato il documento contenente una serie di modifiche al regolamento e che introducono, tra le altre, alcune novità di particolare rilievo per l’autonomia degli stati in caso di pandemie, il che  ha provocato il rifiuto di alcuni di essi nel termine previsto:

  1. una nuova definizione di emergenza pandemica che autorizza l’adozione di misure straordinarie ed eccezionali che l’OMS avrebbe il potere di dichiarare autonomamente e anche in mancanza di accordo con il singolo Stato oggetto delle misure stesse;
  2. la creazione di un nuovo organismo di coordinamento, la Conferenza delle parti, con propri poteri consultivi e di promozione e propri sottocomitati e programmi finanziariamente autonomi (per i quali la Banca Mondiale ha stimato un costo annuale di 41 miliardi di dollari all’anno, oltre dieci volte l’attuale budget dell’intera OMS);
  3. nuovi poteri e misure per la lotta alla disinformazione sanitaria che consentirebbero censure di carattere scientifico (ma che potrebbero però incidere sulle libertà e sui diritti di informazione).

Il documento ha provocato forti critiche perché si sostiene che metterebbe in discussione l’autonomia e l’indipendenza dei governi in caso di future crisi pandemiche la cui gestione viene rimessa completamente all’OMS, pur potendo avere conseguenze fortemente impattanti su diritti fondamentali delle persone.

È infatti inoltre previsto:

  • negli art. 6 e 7 che ogni Stato aderente debba notificare all’OMS qualsiasi evento sanitario che possa causare un’emergenza pubblica;
  • nell’art. 8 che gli Stati debbano sempre consultare l’OMS prima di implementare qualsiasi misura sanitaria per fronteggiare l’emergenza;
  • nell’art. 9 che l’OMS possa gestire in piena autonomia e discrezionalità queste informazioni, come diffonderle agli Stati membri o mantenere la segretezza della fonte;
  • nell’art. 10 che l’OMS possa chiedere in qualsiasi momento agli Stati membri una verifica sulle informazioni sanitarie ricevute potendo pretendere risposta entro 24 ore;
  • nell’art. 12 che il direttore generale dell’OMS, come abbiamo visto al punto a), possa dichiarare autonomamente un’emergenza sanitaria, inclusa l’emergenza pandemica e, se accettata dagli stati coinvolti, egli possa inoltre, consultato il Comitato di Emergenza, imporre “raccomandazioni temporanee” con restrizioni di 3 mesi prorogabili altri 3 mesi, ma anche restrizioni permanenti;
  • nell’art. 13 che l’OMS coordinerà la risposta ad ogni emergenza sanitaria
  • nell’art 18 l’elenco delle restrizioni che l’OMS può imporre ai paesi, quali: tracciamento dei contatti, isolamento delle persone sospette infette, quarantena dei malati, lockdown di determinate aree, richiesta di attivare un piano di vaccinazione e le relative certificazioni (non in formato digitale).

La posizione dell’Italia, il dibattito politico ed i pro e i contro

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