In materia di cat nat spesso si guarda alla Francia come esempio di sistema che funziona. Tuttavia, anche in Francia le discussioni su possibili riforme e miglioramenti sono all’ordine del giorno come abbiamo visto. Ora un decreto pone fine a un sistema che aveva fortemente penalizzato finanziariamente alcuni enti locali. Le regole per il calcolo delle franchigie applicabili agli enti locali in caso di calamità naturale sono state ora chiarite e inquadrate.
Secondo quanto apprendiamo da L’Argus, dal 1° gennaio 2024, l’applicazione di un decreto del 2 agosto 2023 ha posto diversi comuni in una situazione critica. In caso di calamità naturale, la franchigia era la più alta di tutte le coperture danni sottoscritte dall’ente locale, indipendentemente dal tipo di danno. Una formulazione ambigua con conseguenze di vasta portata.
La città di Rive-de-Gier (Loira) ne ha fatto le spese. Dopo aver accettato una franchigia di 2,5 milioni di euro per coprire il rischio di disordini urbani in seguito ai disordini del giugno 2023, l’autorità locale ha scoperto che tale importo si applicava anche ai danni causati da calamità naturali. Il 17 ottobre 2024, le piogge torrenziali hanno causato un fiume di fango che ha provocato danni per diversi milioni di euro. Una disposizione del decreto n. 2022-1737 del 30 dicembre 2022, che modifica gli indennizzi per le calamità naturali, ha introdotto una norma particolarmente penalizzante: dal 1° gennaio 2024, l’articolo D.125-5-7 del Codice delle assicurazioni impone agli enti locali di pagare una franchigia pari all’importo più elevato indicato nel contratto, anziché il 10% del danno subito. Di conseguenza, Rive-de-Gier si è trovata a dover pagare una franchigia superiore al costo dei danni causati dalle inondazioni dell’ottobre 2024.
Il nuovo decreto n. 2025-613 del 1° luglio 2025, accompagnato da un’ordinanza della stessa data, rettifica ufficialmente la situazione. Questi testi stabiliscono i termini e le condizioni applicabili ai contratti di assicurazione per gli enti locali e i loro raggruppamenti in caso di calamità naturali.
D’ora in poi, la franchigia per i disastri naturali sarà limitata a 100.000 euro per i comuni con meno di 2.000 abitanti. Per gli altri comuni, la franchigia corrisponde a una frazione del danno materiale diretto, con un importo minimo fissato liberamente ma che non potrà essere inferiore alle soglie definite per decreto, a seconda della natura del danno.
Un’altra novità è che gli assicuratori potranno offrire riduzioni della franchigia nel caso in cui gli assicurati abbiano adottato misure preventive. Anche i termini e le condizioni di questo adeguamento sono definiti nel decreto.
Il decreto modifica anche l’articolo D.125-5-9 sull’aumento delle franchigie. Nel caso in cui la proprietà – ad eccezione dei veicoli – sia situata in un’area coperta da un piano di prevenzione dei rischi naturali prevedibili (PPRN) prescritto ma non approvato entro quattro anni e mezzo, si applicherà un aumento graduale della franchigia. Sarà applicata a partire dal primo e dal secondo riconoscimento dello stato di calamità naturale, per poi raddoppiare a partire dal terzo.
Infine, il decreto specifica gli importi minimi di franchigia a seconda del tipo di evento. Fissa al 10% la percentuale dei danni materiali diretti utilizzati come base di calcolo, con un limite massimo di 1.140 euro, ad eccezione dei danni causati da movimenti differenziali del terreno dovuti alla siccità e alla disidratazione del suolo, per i quali la soglia viene portata a 3.050 euro. Viene inoltre confermato il diritto dell’assicuratore di offrire riduzioni della franchigia in caso di interventi preventivi.