La documentazione da tenere in cabina e le problematiche assuntive rca

di Leandro Giacobbi

PREMESSA

Negli ultimi anni, la crescente complessità delle catene logistiche, l’evoluzione tecnologica dei materiali e l’incremento dei rischi connessi al trasporto di sostanze pericolose hanno indotto gli organismi internazionali ad aggiornare con regolarità la normativa di settore. In questo contesto, l’Accordo ADR 2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, rappresenta una tappa significativa nel processo di armonizzazione e rafforzamento della sicurezza, introducendo importanti novità in materia di classificazione delle merci, imballaggio, documentazione e responsabilità operative.

Il recepimento nazionale tramite il DM 13 febbraio 2025 ne rende obbligatoria l’applicazione in Italia a partire dal 1° luglio 2025, imponendo a tutti gli attori della filiera — produttori, trasportatori, spedizionieri e consulenti ADR — l’adeguamento a un quadro normativo più aggiornato e articolato.

STRUTTURA DELL’ADR 2025

L’Accordo ADR 2025 è suddiviso in due volumi:

  • Volume 1: disposizioni generali e normative riguardanti le sostanze e gli articoli pericolosi, con attenzione particolare agli aspetti legati all’etichettatura, all’imballaggio e alla classificazione;
  • Volume 2: prescrizioni tecniche relative ai mezzi di trasporto, alla loro costruzione ed equipaggiamento, nonché alle modalità operative per il trasporto in condizioni di sicurezza.

FOCUS: RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DOCUMENTALI

Tra gli interventi più rilevanti, si segnala il rafforzamento delle disposizioni sui documenti di bordo, con modifiche puntuali alle sottosezioni 8.1.2.1 e 8.1.2.2. È ora espressamente previsto che tutti i documenti obbligatori siano custoditi nella cabina di guida del veicolo, e non solo genericamente “a bordo”, come previsto dalle versioni precedenti. Tale precisazione elimina margini interpretativi e garantisce la pronta accessibilità della documentazione in caso di controllo o emergenza.

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA CONSERVARE IN CABINA

  1. Documento di trasporto ADR, contenente:
    1. numero ONU, denominazione ufficiale di trasporto;
    2. classe di pericolo e gruppo di imballaggio (se applicabile);
    3. quantità, tipo di imballaggio e eventuali restrizioni speciali.
  2. Istruzioni scritte ADR: redatte secondo il modello ufficiale, facilmente consultabili in cabina.
  3. Documento di identificazione con fotografia per ogni membro dell’equipaggio.
  4. Certificato di formazione del conducente (patentino ADR), attestante l’idoneità al trasporto di merci pericolose.
  5. Certificato di approvazione ADR del veicolo, se richiesto (es. per trasporti in cisterna o in regime completo.
  6. Eventuali autorizzazioni rilasciate da autorità competenti, qualora previste per tipologie particolari di merci o trasporti.

ULTERIORI PRECISAZIONI OPERATIVE

I documenti devono essere disponibili in formato cartaceo, salvo specifica autorizzazione alla tenuta digitale da parte della normativa nazionale o internazionale. La loro collocazione direttamente in cabina agevola i controlli su strada e consente una gestione tempestiva delle emergenze, garantendo agli operatori e ai soccorritori accesso immediato alle informazioni critiche.

NUMERO ONU

Il numero ONU (numero UN) è un codice numerico a quattro cifre assegnato da un organismo delle Nazioni Unite a ciascuna sostanza pericolosa o categoria di merci trasportate. Ha la funzione di:

  • identificare in modo univoco la merce pericolosa lungo tutta la catena logistica;
  • indicare la classe di pericolo associata (esplosivo, infiammabile, tossico, ecc.);
  • collegarsi a disposizioni specifiche ADR, come norme di imballaggio, etichettatura, marcatura e documentazione.

ESEMPI COMUNI DI NUMERI ONU:

Numero ONU         Sostanza corrispondenteClasse
UN 1203         Benzina   Classe 3 (liquidi infiammabili)
UN 3480         Batterie agli ioni di litio   Classe 9 (sostanze varie)
UN 1830         Acido solforico   Classe 8 (corrosivi)
UN 3558         Veicolo con batteria agli ioni di sodio   Classe 9

 

LE PROBLEMATICHE ASSICURATIVE RCA

Nell’ambito della tariffazione dei trasporti ADR in materia di R.C.Auto sono note le difficoltà tecniche. In pratica, dal libretto di circolazione risulta un veicolo con l’idoneità tecnica al trasporto di merci pericolose e, in base a questa informazione, la preventivazione comporta in automatico un aggravio del premio.

Tuttavia, la semplice presenza di un allestimento ADR non significa che il veicolo effettui sempre dei trasporti ADR. In molti casi, questi trasporti sono sporadici e, inoltre, con quantità di materiale ADR molto ridotta. Molto spesso, poi, l’impresa di assicurazione non è a conoscenza della natura del tipo di sostanza.

Per ovviare a queste problematiche, soprattutto per la gestione delle flotte, si richiede la relazione del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merce pericolose dove, solitamente, sono riportate le quantità e le sostanze trasportate nel corso dell’anno a cui si riferisce la relazione stessa.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA

Purtroppo, lo sottolineiamo solo da un punto di vista meramente assicurativo, l’ADR 2025 ha confermato le esenzioni dall’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolosi, in particolare per gli spedizionieri occasionali. In Italia, queste esenzioni erano già state recepite nel D.M. 7 agosto 2023, e ulteriormente chiarite dalla Circolare MIT 14 maggio 2024, n. 13921.

CONCLUSIONI

È auspicabile nella dialettica tra assicuratore e assicurato che la documentazione imposta dall’ADR 2025 da tenere in cabina possa essere messa a disposizione degli uffici tecnici della Compagnia, soprattutto per le spedizioni occasionali, per poterne circoscrivere i numeri, le tratte e le quantità e procedere ad una tariffazione R.C.Auto più adeguata alla realtà. Inoltre, la suindicata documentazione dovrà essere sempre allegata alla denuncia di sinistro R.C.Auto, a nostro parere, per permettere all’impresa di assicurazione di verificare la correttezza assuntiva e valutare un eventuale aggravamento del rischio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 del Codice Civile.

Allo stesso tempo, è altrettanto auspicabile un approccio più tecnico delle imprese di assicurazione che dovrebbero dotarsi di “strumenti” di tariffazione più evoluti per gestire al meglio la complessità di questa materia, evitando aggravi di premio, a volte, non giustificati. Nel rispetto dell’obbligo a contrarre, andrebbero create delle soluzioni assuntive dove, per veicoli non utilizzati costantemente per il trasporto ADR, vi sia la possibilità di una regolazione del premio per richiedere il corretto incremento del costo della polizza per la movimentazione ADR. Contestualmente, in sede di nuovo contratto R.C.Auto o di rinnovo, andrebbe compilato e sottoscritto un esauriente questionario con tutte le informazioni inerenti al trasporto ADR dello specifico veicolo per circoscrivere correttamente il rischio ed avere in tariffa un premio “base” adeguato.

D’altra parte, è evidente come la complessità del trasporto ADR, ne prova il fatto che i due volumi dell’ADR 2025 sommano oltre 1.000 pagine di disciplina dettagliata, non sia riconducibile nelle tariffe RCA ad un semplice aggravio di premio “frontale”. Forse, anzi sicuramente, è necessario fare dei passi in avanti.

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