IL CASO
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 376 – Luglio-Agosto 2025
Assicurazione per conto proprio e assicurazione per conto altrui. La regola declinata nello specifico caso della garanzia RCA
1. Il caso
Un veicolo aziendale viene coinvolto in un sinistro stradale: effettuando alcune manovre, urta un semaforo, abbattendolo.
Contestualmente, il palo semaforico rovina addosso ad una recinzione. Stante il caso, intervengono alcuni operatori della polizia locale che procedono ai rilievi, soprattutto avendo riguardo al patrimonio comunale danneggiato.
Il comando di polizia locale, analizzata la carta di circolazione del mezzo e confrontati i dati assicurativi, solleva dubbi sulla legittimità della copertura assicurativa, poiché la proprietà del mezzo e la contraenza della polizza RCA non risultavano coincidenti. In particolare, gli operatori di polizia elevano dubbi in ordine alla possibilità di identificare correttamente la controparte da coinvolgere nella richiesta di risarcimento. Inoltre, gli operatori evidenziano
l’esigenza di apportare integrazioni alla carta di circolazione, stante la dicotomia tra contraente ed assicurato.
La società capogruppo e contraente della polizza, che garantisce una pluralità di mezzi, prende immediato contatto con il broker onde accertare la regolarità della procedura
seguita.
(Ancora) sull’obbligo assicurativo
Corre l’obbligo di rimarcare – anzitutto – il contenuto dell’art. 122 c.d.a. che, riprendendo il precedente disposto di cui all’art. 1 l. 990/1969, assoggetta all’obbligo di assicurazione la categoria dei veicoli a motore.
La disposizione da ultimo richiamata risulta altresì coerente con l’obbligo sancito dall’art. 193 c.d.s. che impone il divieto di circolazione su strada per i veicoli a motore senza guida di rotaie (…) in assenza della copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Dal combinato disposto delle due fonti richiamate, appare evidente che la ratio perseguita dal legislatore è quella di impedire che un mezzo a motore circoli in assenza di copertura assicurativa; nondimeno, la norma (rectius: le norme) non fanno alcuna – e nemmeno indiretta – menzione dei soggetti obbligati a sottoscrivere la polizza assicurativa obbligatoria, essendo, infatti, preminente l’interesse alla mera esistenza della copertura assicurativa rispetto all’indagine circa i soggetti contraenti.
È pacifico che, in base all’art. 122, c. 1, l’assicurazione deve coprire “la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c.”; a sua volta, l’art. 2054 c.c. disciplina – appunto – la responsabilità civile del proprietario e del conducente.
I soggetti legittimati alla stipula dell’assicura zione RCA
Fornendo un’interpretazione sistematica dell’obbligo di copertura assicurativa, risultano legittimati alla stipula dell’assicurazione per la RCA tutti i soggetti che la legge indica quali presunti e possibili responsabili di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo. Sono tali il proprietario, il conducente, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, oltre alle categorie richiamate dall’art. 2054 c.c. Tutto quanto esposto trova riscontro nelle norme civilistiche, nella prassi giurisprudenziale e, soprattutto, nella prassi assuntivo assicurativa.
Procedendo per punti:
a. giurisprudenza e disposizioni civilistiche: si ritiene di far menzione della massima espressa recentemente dai giuridici di legittimità (ex multis: Cass. civ., sez. III, sent. 6727/2023), chiamati a dirimere una controversia in materia assicurativa nell’ambito della quale le parti ebbero a dibattere in ordine alla qualificazione del contratto (di assicurazione) per conto proprio ovvero per contro altrui, in coerenza alla disposizione di cui all’art. 1891 c.c.: s’avrà assicurazione per conto proprio allorquando il contraente è anche il titolare dell’interesse assicurato e il contratto coprirà il rischio di impoverimento derivante da una propria condotta; si avrà assicurazione per conto altrui, ai sensi e per gli effetti d cui all’art. 1891 c.c., allorché il contraente stipula la polizza per proteggere un soggetto diverso, indipendentemente dal fatto che debba rispondere del suo operato. Se ne deriva che la giurisprudenza di legittimità ammette, espressamente ed ancora una volta, la possibilità di distinguere il contraente dall’assicurato, laddove il distinguo è dato dalla titolarità dell’interesse esposto al rischio, in coerenza con il disposto di cui all’art. 1904 c.c. Dacché il rischio garantito dalla polizza obbligatoria della RCA è quello di tutelare il patrimonio in esito all’insorgenza di un debito di natura aquiliana, l’assicurato – nello specifico ambito della copertura della RCA – potrà essere, indistintamente, qualsiasi soggetto astrattamente tenuto a rispondere civilmente del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con ciò, potranno essere chiamati a rispondere il conducente (ai sensi dell’art. 2054, cc. 1 e 4 c.c.) ovvero il proprietario (ai sensi dell’art. 2054, cc. 4 e 4 c.c.). Sarà quindi ammissibile – come è ammessa – la sottoscrizione della polizza RCA per conto altrui ovvero per conto di chi spetta.
b. prassi assuntiva ed assicurativa: senza la pretesa dell’esaustività, rinviamo alle guide assicurative rilasciate da IVASS (in particolare “Le guide assicurazione in parole semplici di IVASS – vol. 3”, p. 4) nonché alle sezioni FAQ curate dall’Istituto di vigilanza. In termini più formali, rinviamo, in particolare, al regolamento IVASS n. 9 del 19.05.2015 che disciplina espressamente la condotta che le compagnie sono tenute ad osservare gestendo l’attestato di rischio nei casi in cui contraente ed assicurato non coincidano. Un tanto a riprova di una prassi consolidata e diffusa che ha imposto, in passato, anche specifiche esigenze normative.
L’identificazione del legittimato passivo
Per quanto indicato dall’art. 2054 c.c., la responsabilità per un eventuale evento sinistroso ricade sul conducente del mezzo (art. 2054, c. 1 c.c.) che potrà essere agevolmente identificato attraverso l’intervento delle autorità; nondimeno ed in coerenza con il disposto dell’art. 2054, c. 3 c.c., il proprietario del mezzo sarà chiamato a rispondere in solido con il conducente. Quanto esposto, riguardante la disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, potrà essere integrato con le disposizioni del codice delle assicurazioni private che ammettono altresì la cd. azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa che presta la copertura sul mezzo. Pertanto e senza esaurire in questa sede l’ampio argomento postulato dal titolo del paragrafo, sia sufficiente considerare che i dati a disposizione delle autorità consentirebbe, senza dubbio alcuno, il proficuo esperimento di una richiesta di risarcimento.
Rispetto all’obbligo di integrare la carta di circolazione in casi consimili
La fattispecie non è in alcun modo assimilabile agli obblighi insorgenti in tema di iscrizione sulla carta di circolazione in caso di leasing. Infatti, la vicenda che ci occupa è da inquadrarsi nell’ambito della categoria (civilistica) di cui all’art. 1891 c.c., senza essere in presenza di noleggio (o leasing). Infatti, consta che l’utilizzo di un veicolo in assenza della qualifica di proprietario del mezzo sia una fattispecie che trova regolamentazione nel combinato disposto degli articoli 94 cds e 247 reg. att. cds. Nello specifico, l’art. 94, c. 4 bis cds prevede che, laddove un soggetto diverso dall’intestatario del mezzo abbia la disponibilità del medesimo per un periodo superiore a trenta giorni, l’avente causa, entro trenta giorni, ne dovrà dare comunicazione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione (…) al fine della annotazione sulla carta circolazione. La mancata annotazione può comportare l’applicazione di una sanzione. Tuttavia, è evidente che il caso in questione non presenta alcuna dicotomia tra intestatario ed utilizzatore (per un periodo prolungato) del mezzo, essendo lo stesso sempre in uso alla medesima società. Per contro, la vicenda dovrà essere affrontata alla luce della funzione propria della polizza di RCA e non già alla luce della finalità perseguita dall’art. 94, c. 4 bis cds.
Conclusione
Alla luce della normativa e della giurisprudenza, la stipula di un contratto RCA da parte di un soggetto diverso dal proprietario e alle condizioni suesposte è pienamente legittima.
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