RISK ASSESSMENT E ADEGUATEZZA
Autori: Claudio Perrella, Elio Marchetti
ASSINEWS 376 – Luglio-Agosto 2025
Introduzione
A febbraio 2024, una società consortile si aggiudica un appalto per la ristrutturazione di un immobile pubblico. Durante i lavori di montaggio dei ponteggi si verifica un grave incidente: il crollo improvviso di una struttura metallica determina la morte di un operaio e il ferimento di due passanti, i quali riportano postumi permanenti gravi.
Il presente contributo rappresenta la prosecuzione ideale dell’articolo pubblicato nel numero precedente, in cui sono state esaminate le categorie di danno applicabili ai lavoratori subordinati. In quella sede si è distinta la funzione del danno biologico – inteso come lesione all’integrità psico-fisica medicalmente accertabile – dal danno patrimoniale, correlato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, dal danno morale, ossia la sofferenza soggettiva interiore, ovvero l’alterazione delle abitudini quotidiane e delle relazioni personali, e dal danno parentale, risarcibile iure proprio ai congiunti in caso di decesso o grave compromissione.
Con il presente contributo si intende invece ricostruire il danno risarcibile in capo ai due passanti rimasti feriti, in quanto terzi e non rientranti nella copertura assicurativa INAIL.
Il danno biologico e il danno patrimoniale: definizione e calcolo
Come ripreso nel precedente articolo e adattato alla presente fattispecie, le principali voci di danno risarcibile nei confronti dei due soggetti terzi coinvolti riguardano:
- il danno biologico, relativo alla lesione dell’integrità psicofisica, risarcibile anche in assenza di riflessi reddituali diretti;
- il danno patrimoniale, che può articolarsi in perdita reddituale attuale, previsionale e demansionamento;
- il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva provocata dall’invalidità;
- il danno parentale, per definizione, non rileva nei confronti dei soggetti direttamente lesi, ma potrebbe astrattamente profilarsi per i familiari conviventi dei due passanti, qualora venga fornita prova di un’alterazione significativa dell’equilibrio affettivo o dell’autonomia dei nuclei familiari.
Criteri di calcolo e variabili soggettive
La determinazione del risarcimento per danni da invalidità permanente non si basa esclusivamente sul grado di menomazione accertato, ma coinvolge una serie di variabili che influenzano significativamente l’entità dell’indennizzo. Le principali tabelle di riferimento, come quelle dei Tribunali di Milano e Roma, considerano diversi fattori per personalizzare il risarcimento in modo equo e proporzionato. Le variabili chiave includono:
- età del danneggiato: l’importo riconosciuto per ciascun punto di invalidità diminuisce con l’aumentare dell’età, riflettendo la minore incidenza dell’invalidità sulla vita futura di una persona più anziana;
- grado di invalidità permanente: più elevato è il grado di invalidità, maggiore sarà il valore attribuito a ciascun punto, riconoscendo l’impatto più significativo sulla qualità della vita;
- danno morale: le tabelle prevedono incrementi percentuali per compensare la sofferenza psichica e morale subita, con percentuali che variano in base alla gravità dell’invalidità;
- personalizzazione per specificità del caso: in presenza di circostanze particolari, come la perdita della capacità lavorativa o l’impossibilità di svolgere attività quotidiane, è possibile un’ulteriore personalizzazione dell’importo risarcitorio.
Queste variabili assicurano che il risarcimento sia adeguato alle specifiche condizioni del danneggiato, garantendo una compensazione equa e proporzionata al pregiudizio subito.
Le Tabelle di Milano e Roma: struttura e differenze applicative
Il Tribunale di Milano ha aggiornato nel 2024 le proprie Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, introducendo:
- un valore base del primo punto di invalidità pari a € 1.393,28;
- un incremento automatico di € 348,32 per il danno morale, per un totale di € 1.741,60 per punto;
- margini di personalizzazione in aumento o diminuzione sino al 30%, con possibilità di superamento in casi eccezionali e motivati. Le Tabelle di Roma, nella versione 2025, prevedono:
- una separazione tra danno biologico e danno morale, con quest’ultimo calcolato in via aggiuntiva tra il 25% e il 50%;
- un sistema più rigido nella personalizzazione dell’importo;
- importi generalmente più contenuti, salvo oscillazioni massime motivate. Le due impostazioni rispecchiano filosofie liquidatorie distinte: mentre Milano privilegia un approccio unitario e personalizzabile, Roma mantiene un’impostazione formalmente distinta tra le componenti del danno non patrimoniale, lasciando al giudice minori margini discrezionali in sede applicativa.
Commento ai risultati
L’analisi delle ipotesi simulate mostra con chiarezza come l’adozione di una tabella rispetto all’altra possa incidere in maniera significativa sull’entità del risarcimento. Le Tabelle di Milano si distinguono per un approccio più articolato e maggiormente sensibile alle variabili soggettive del danneggiato, con un impatto diretto sulla valorizzazione della sofferenza morale e del danno dinamico relazionale. Il sistema romano, pur ancorato a un criterio binario (biologico e morale separati), risulta meno performante in termini liquidatori e più rigido nella personalizzazione. La personalizzazione, infatti, rappresenta oggi il tratto distintivo dell’approccio milanese: la possibilità di oscillare fino al 30% consente una compensazione calibrata sul vissuto specifico del danneggiato, sui riflessi nella vita quotidiana e sulle capacità residue. Quando un lavoratore subisce un infortunio che limita o vanifica la sua capacità lavorativa, il risarcimento deve comprendere il reddito che il lavoratore avrebbe guadagnato se non fosse stato danneggiato. In particolare, si considerano la durata della vita lavorativa residua e la possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.
Profili assicurativi
Sul piano assicurativo, l’adozione di tabelle diverse incide sulle modalità di copertura e sui massimali previsti dalle polizze di responsabilità civile verso terzi. La maggiore valorizzazione del danno morale e delle componenti non patrimoniali, nonché la presenza di margini di personalizzazione, comportano una maggiore esposizione. Di conseguenza, la valutazione preventiva delle variabili che influenzano i rischi (es: luoghi di lavoro, n. degli addetti, principali tipologie costruttive) e la conseguente definizione dei limiti di copertura assumono rilievo centrale nella fase di Risk Assessment: un errore di valutazione in questa fase si rifletterà sull’efficacia delle coperture assicurative.
Claudio Perrella avvocato – Studio Legale RPLT
Elio Marchetti RM consultant – ASSINEWS
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