Il Consiglio di Stato – con la sentenza 4843/2025 -ha annullato le sanzioni (per un totale di 7 milioni di euro) inflitte dall’Antitrust nell’ottobre 2021 a due società del Gruppo Facile.it – Facile.it Mediazione Creditizia Spa – per 1.050.000 euro – e Facile.it Broker di Assicurazioni Spa, per 5.950.000 euro – accusate di “pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive”.

L’AGCM aveva rilevato due distinte violazioni del Codice del Consumo:

  1. una pratica commerciale ingannevole in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per non aver Facile.it fornito informazioni chiare in merito alla possibile modifica delle condizioni economiche dei prestiti da parte degli istituti di credito eroganti rispetto a quelle prospettate all’esito del processo di comparazione, e alla natura di intermediario assicurativo di Prima Assicurazioni S.p.A., nonché al fatto che essa collochi polizze con risarcimento in forma indiretta;
  2. una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo per aver proposto insistentemente, agli utenti che l’avevano già rifiutata, la possibilità di abbinare ai prestiti una copertura assicurativa facoltativa attraverso pop-up e effettuato un’attività di sollecitazione all’acquisto attraverso i propri Call Center, in assenza di un’espressa richiesta dei consumatori.

Il provvedimento sanzionatorio fu impugnato davanti al Tar del Lazio, che respinse il ricorso.

Ora il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.

Riguardo alla prima condotta “deve osservarsi  che sin dal primo contatto il consumatore è reso edotto del fatto che l’operatore effettua una ‘simulazione in maniera veloce’ delle varie offerte presenti sul mercato“, si legge nella sentenza. Inoltre, “gli utenti sono informati che l’erogazione del finanziamento è soggetta alla verifica di fattibilità da parte dell’istituto erogante (che controlla l’affidabilità creditizia del richiedente) e che le condizioni di prestito potrebbero subire variazioni“. Quanto alle informazioni sulla natura d’intermediario di Prima, le stesse “erano presenti già nella homepage” ed è stato “chiarito espressamente che Prima è una società di intermediazione che distribuisce prodotti di diverse compagnie“.

Quanto al secondo punto, “le due condotte contestata come aggressive nel provvedimento impugnato non hanno le caratteristiche innanzi delineate, dal momento che non sussiste la prova di un indebito condizionamento, né dell’idoneità a limitare – in modo considerevole – la libertà di scelta del consumatore“. Il Consiglio di Stato precisa anche che il pop-up volto ad offrire la possibilità di associare la polizza assicurativa al prestito non costituisce una forma di pressione a fronte di una decisione già presa, ma anzi rappresentava uno strumento volto ad offrire al consumatore la facoltà di usufruire di un servizio di cui poteva aver bisogno.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività del call center non integra una pratica aggressiva dato che Facile.it offre un servizio di consulenza e assistenza, non ricontatta né gli utenti che hanno dichiarato di non essere interessati all’offerta né chi ha espressamente chiesto di non essere chiamato e non veicola messaggi aggressivi o fuorvianti tramite le chiamate.