PREVIDENZA

Autori: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
ASSINEWS 375 – Giugno 2025

Un’alternativa percorribile per anticipare il pensionamento e non solo

È una facoltà riconosciuta ai soli lavoratori iscritti alla Gestione Separata dall’articolo 3 del D.M. 282/1996, completamente gratuita e che si esercita a domanda, precisamente al momento della domanda di pensione. Nello specifico, gli iscritti alla Gestione Separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990, hanno facoltà di chiedere nell’ambito della Gestione Separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa. Possono pertanto formare oggetto del computo tutti i contributi presenti
nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex Inpdap, ex Enpals e negli altri fondi sostitutivi dell’AGO; mentre non possono essere considerati i periodi di iscrizione alle casse professionali e al Fondo Clero.

Affinché si possa accedere a tale opzione è necessario che il lavoratore sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo e quindi che abbia:

  • un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995: sono esclusi da predetta facoltà tutti quei lavoratori che sono retributivi fino al 31.12.2012, nonché tutti i contributivi puri, cioè i soggetti iscritti per la prima volta dopo il 1.1.1996, ma anche i soggetti che, al 31.12.1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni non rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 3 (es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore al 1.1.1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.
  • un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996: anche per questa condizione, come per la precedente, ai fini del computo dell’anzianità contributiva maturata si avrà riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex Inpdap, ex Enpals e negli altri fondi sostitutivi dell’AGO, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

Va comunque precisato che la facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è quindi possibile il computo parziale e ai fini del diritto e periodi eventualmente coincidenti devono essere conteggiati una sola volta. Con l’esercizio del computo l’assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata e i requisiti di accesso e di calcolo applicati sono quelli previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza dopo il 31.12.1995. Da ciò ne discende che, avvalendosi del cumulo, pur avendo iniziato a contribuire prima del 1996, si apre la strada della pensione di vecchiaia anticipata che richiede un requisito anagrafico meno stringente rispetto alla pensione di vecchiaia “in genere”.

Pertanto, esercitando la facoltà si potrà ottenere la pensione a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva purché l’importo pensionistico non sia inferiore a 3 volte l’importo dell’assegno sociale (2,8 volte per le lavoratrici madri con un figlio; 2,6 volte per quelle con due o più figli). Inoltre, va applicata la finestra mobile di tre mesi e l’importo dell’assegno non può eccedere 5 volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la vecchiaia. Si può accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contributi a condizione che l’assegno risulti almeno pari a 1 volta l’assegno sociale; la pensione di vecchiaia alla massima età 71 anni e 5 anni di contribuzione. Inoltre, è conseguibile la pensione Quota 100/102 e Quota 103.

I soggetti che risultano in possesso al 31 dicembre 2011 sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in gestione separata in computo con i requisiti previsti per i contributivi c.d. puri, indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo. Quindi potranno ottenere la pensione in computo con almeno 65 anni di età (60 le donne) unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, oppure la cd. quota 96. Deve anche sussistere il requisito di importo non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale nel caso in cui la pensione sia richiesta da un soggetto con meno di 65 anni di età. Ovviamente, la salvaguardia delle vecchie regole prevede la disciplina di applicazione delle finestre di accesso previgente.

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione Separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza. Il computo in Gestione Separata è senz’altro una facoltà conveniente per chi intende anticipare la pensione ed ha dei contributi versati in Gestione Separata e pochi anni nel sistema retributivo, ossia pochi contributi versati prima dell’1 gennaio 1996. In questo modo, come detto, si potrà agguantare la pensione attraverso il requisito anagrafico meno stringente per i lavoratori contributivi puri, con un anticipo di circa 3 anni rispetto a quello per la vecchiaia ordinaria. Il computo è utile anche per tutti quei soggetti che hanno contributi accreditati prima del 1996, ma non hanno maturato l’anzianità minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ossia i 20 anni. Optando per il computo potranno comunque così accedere alla pensione con la massima età.

Nell’esempio riportato sopra, una signora che ha maturato un’anzianità contributiva di “soli” 17 anni non potrebbe ottenere pensione. Optando invece per il ricalcolo contributivo, o meglio per il computo in Gestione Separata, la signora potrebbe conseguire la pensione all’età di 71 anni e non vedere così andare persi i contributi versati. Qualora ci si pensioni attraverso il computo in Gestione Separata e si intenda comunque continuare a lavorare va però prestata attenzione alla Gestione a cui i “nuovi” contributi previdenziali si versano. Questo perché, a causa di un vuoto legislativo, secondo l’INPS, i contributi versati nel FPLD, nelle gestioni speciali lavoratori autonomi, nelle gestioni sostitutive ed esclusive dopo la decorrenza della pensione con computo, “non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare” (circolare n. 184 del 18/11/2015). Pertanto, i predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento di un diritto autonomo a pensione, visto che l’art.1 comma 3 del D.M. 282/1996 disciplina solo il caso di supplementi per contribuzione versata nella gestione separata senza fare alcun riferimento ad altre tipologie di contribuzione.

Per il riconoscimento di un’autonoma pensione, nell’individuare l’anzianità contributiva al 31.12.1995, non si tiene conto dei contributi utilizzati nel computo: trovano quindi applicazione i requisiti previsti per i c.d. contributivi puri. Invece, i contributi versati nella Gestione Separata dopo la decorrenza della pensione con computo saranno valorizzati, a domanda dell’interessato, con la liquidazione del supplemento. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono trascorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Pertanto, occorre prestare attenzione alla tipologia di inquadramento per il lavoro svolto successivamente al pensionamento in computo, in quanto, qualora la contribuzione versata sia insufficiente a raggiungere il diritto autonomo per la pensione, potrebbe andare persa.

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