IVASS ha pubblicato il 23 maggio scorso il Provvedimento nr. 106122 con le attese disposizioni attuative sull’Arbitro Assicurativo
di Leandro Giacobbi
ITER NORMATIVO
In sintesi, ricapitoliamo l’iter normativo sull’Arbitro Assicurativo. Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il “Regolamento Ministeriale”) è stato istituito l’Arbitro Assicurativo e sono state emanate, in attuazione dell’articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private, le regole di svolgimento dei procedimenti dinnanzi allo stesso.
Rammentiamo che la figura dell’Arbitro Assicurativo rappresenta un passaggio indispensabile per garantire la piena compliance con l’articolo 15 della direttiva 2016/97/UE (cd. IDD) sulla distribuzione assicurativa e con il codice del consumo.
Nel Regolamento Ministeriale, in particolare all’articolo 13, veniva demandato a IVASS l’adozione di norme attuative per le seguenti materie:
- adesione all’Arbitro Assicurativo;
- procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio;
- modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio;
- attività della segreteria tecnica;
- adempimenti per la presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo;
- adempimenti successivi alla decisione;
- pubblicità dell’inosservanza della decisione;
e con il Provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 IVASS ha ottemperato a tale obbligo.
CHI È L’ARBITRO ASSICURATIVO
Un rapido backup sull’Arbitro Assicurativo: è un organo dell’IVASS a composizione collegiale. L’attività dell’Arbitro Assicurativo si aggiunge alla gestione dei reclami svolta dall’IVASS, ampliando il ventaglio degli strumenti di tutela individuale a disposizione della clientela e garantendo al consumatore di servizi assicurativi gli stessi mezzi di protezione di cui godono gli utenti di servizi bancari e finanziari.
Infatti, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è attivabile direttamente dal cliente, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore, e con costi minimi. La condizione preliminare, prima di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, è aver presentato un reclamo all’impresa e/o all’intermediario con il medesimo oggetto, qualora vi sia stato un omesso o insoddisfacente riscontro al reclamo stesso. Inoltre, il ricorso all’Arbitro è alternativo alla mediazione ed alla negoziazione assistita.
PROVVEDIMENTO IVASS N. 106122
Ripercorriamo il contenuto del Provvedimento, segnalando gli aspetti operativi più interessanti.
Il Paragrafo 2 – Adesione all’Arbitro Assicurativo – conferma che le Imprese, le Rappresentanze e gli Intermediari aderiscono all’Arbitro Assicurativo senza necessità di alcuna comunicazione, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese o al Registro degli intermediari assicurativi (RUI) o ai relativi elenchi. Solo le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato SEE, operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono tuttavia scegliere di aderire ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale.
Lo stesso articolo segnala l’obbligo per le Imprese e gli Intermediari aderenti di comunicare a IVASS entro il 30 luglio 2025 un referente per la gestione dei ricorsi e i mezzi di comunicazione elettronici (ad esempio PEC, Registered Electronic Mail) per l’interlocuzione con l’Arbitro Assicurativo.
In questo aspetto sarà interessante verificare la scelta dell’Imprese; in linea teorica, sarebbe auspicabile un referente “terzo” rispetto agli “Uffici Reclami”, in modo tale che l’Impresa coinvolta possa far riesaminare la vertenza ad un soggetto differente rispetto a quello che ha preso posizione sul precedente reclamo. In realtà, per il contenimento dei costi, probabilmente, il referente sarà il responsabile dell’”Ufficio Reclami”. Qui, forse, IVASS avrebbe potuto avere una maggiore intraprendenza, imponendo per l’Arbitro Assicurativo un referente diverso dall’”Ufficio Reclami”.
Il Paragrafo 3 – Procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio – prevede che l’IVASS, ai fini della selezione dei componenti di propria designazione, pubblichi sul proprio sito internet e su quello dell’Arbitro Assicurativo un avviso contenente modalità e termini per la presentazione delle candidature.
Il Paragrafo 4 – Modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio – disciplina le funzioni della Segreteria Tecnica, un cui componente assiste alle riunioni del collegio in qualità di segretario verbalizzante, e del Presidente del collegio, confermando la funzionalità molto semplificata della procedura.
Viene disciplinata la possibile riunione in videoconferenza, prevista dall’art. 5, comma 2, del Regolamento Ministeriale, richiedendo però che i partecipanti alla riunione devono poter essere identificati ed agli stessi debba essere consentito di partecipare in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti affrontati. Inoltre, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti coinvolte nel procedimento, i termini per lo svolgimento e la conclusione del procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
Il Paragrafo 5 – Attività della Segreteria Tecnica – prevede un dettagliato elenco delle funzioni della Segreteria Tecnica, tra le quali va sottolineata quella riportata alla lettera m, dove le viene attribuita un obbligo di comunicazione al pubblico sulle attività dell’Arbitro Assicurativo. In particolare, sul sito internet dell’Arbitro Assicurativo saranno disponibili le seguenti informazioni:
- l’alimentazione dell’archivio elettronico delle decisioni, con la pubblicazione delle stesse;
- la pubblicazione della notizia dell’inadempimento delle decisioni da parte delle Imprese e degli Intermediari;
- la Relazione annuale sull’attività svolta dall’Arbitro Assicurativo.
Sarà interessante analizzare la percentuale di decisioni dell’Arbitro Assicurativo che si discostano da quelle delle Imprese sui reclami presentati e osservare quali iniziative adotterà IVASS nei confronti delle Compagnie con percentuali di ricusazione elevate, indicando un significativo disallineamento nella gestione dei reclami.
Il Paragrafo 6 – Adempimenti per la presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo -, oltre a precisare che sul sito dell’Arbitro Assicurativo è messo a disposizione un portale per la presentazione del ricorso con una procedura guidata, sottolinea che la clientela può presentare direttamente il ricorso nei confronti dei seguenti soggetti:
- l’Impresa, per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa medesima;
- gli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), ed F) del RUI per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E);
- gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al RUI per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E).
Di conseguenza, una precisazione importante, le eventuali doglianze nei confronti di un intermediario iscritto nella sezione C) o nella sezione E) del RUI saranno dunque oggetto di ricorso presentato rispettivamente verso l’impresa preponente o l’intermediario di riferimento che se ne avvale.
Rammentiamo che la sezione C) è quella dei produttori diretti cioè coloro operano per conto e sotto la piena responsabilità di un’Impresa di assicurazione; mentre nella la sezione E) sono iscritti i soggetti che operano per conto di un intermediario principale (agenti, broker, banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane) e svolgono attività di distribuzione assicurativa.
L’articolo disciplina anche i casi di “collaborazioni orizzontali” tra Intermediari, prevedendo che il ricorso è presentato, a seconda dello specifico motivo di doglianza, a scelta del ricorrente, nei confronti dell’intermediario emittente o dell’intermediario proponente.
Il Paragrafo 7 – Adempimenti successivi alla decisione – ripercorre il contenuto del Regolamento Ministeriale, sottolineando che le decisioni adottate dal collegio sono pubblicate sul sito internet dell’Arbitro Assicurativo ad opera della Segreteria Tecnica.
Il Paragrafo 8 – Pubblicità dell’inosservanza della decisione – precisa che, qualora l’Intermediario non abbia un proprio sito internet, assolve agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 12, comma 2 del Regolamento Ministeriale, mediante affissione di apposita comunicazione all’interno dei propri locali. Va segnalato che proprio l’art. 12, comma 2 del Regolamento Ministeriale ha previsto che l’inosservanza da parte dell’Impresa o dell’Intermediario delle decisioni assunte dal collegio è resa pubblica in apposita sezione del sito internet dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di cinque anni.
In effetti, IVASS lo sottolinea nella Relazione illustrativa al Provvedimento n. 106122, e cioè che le decisioni assunte dall’Arbitro Assicurativo, sebbene non munite di efficacia vincolante, espongono il soggetto vigilato che non vi ottemperi a conseguenze di tipo reputazionale derivanti dalla prevista pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’Arbitro e su quello dello stesso operatore del mercato. Su questo aspetto, le conseguenze di tipo reputazione, ci auguriamo che questa natura non vincolante delle decisioni del collegio sia accompagnata dall’apertura di un procedimento sanzionatorio dell’IVASS, ovviamente qualora ve ne siano le condizioni, altrimenti l’unica ragione del ricorrente nell’utilizzare tale istituto sarà quello di evitare è la mediazione o la negoziazione assistita per l’avvio del contenzioso civile.
Il Paragrafo 9 – Disposizioni finali – indica che le disposizioni del Provvedimento sono pubblicate sul sito internet dell’IVASS e dell’Arbitro Assicurativo (che è in via di finalizzazione, precisa IVASS, nella Relazione illustrativa). Le previsioni contenute nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 si applicano dalla data di adozione delle presenti disposizioni. Mentre Le restanti disposizioni si applicano a partire dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo, dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento pubblicato sul sito internet dell’Istituto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 del Regolamento Ministeriale.
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