di Bianca Pascotto.

All’indomani dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (TUN) per il risarcimento del danno biologico di grave entità (in vigore dal 5 marzo), ci ritroviamo oggi nel maggio fiorito con numerose spine, costituite da svariate sentenze di merito di segnale diametralmente opposto tra loro per quanto concerne l’applicazione della Tun ai sinistri ante 5 marzo 2025. È il solito guazzabuglio che il nostro attivissimo bizantinismo giurisprudenziale si premura di renderci fruibile ad ogni novità legislativa anche laddove, francamente, non se ne sentiva la necessità.

L’agognato DPR n. 12/2025 è norma senz’altro perfezionabile ma comunque apprezzabile, avendo ricondotto a norma di legge, la tabellazione del danno biologico comprensiva anche del danno morale da applicarsi in tutto il territorio italiano.

Il DPR, poi, ha esplicitamente previsto all’art. 5 la sua applicazione ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore ovvero dal 5 marzo in poi.

Quest’ultima previsione sembrerebbe chiara e priva di dubbi interpretativi, confortata peraltro dal principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi, che seppur privo di veste costituzionale, può essere derogato dal solo legislatore, trovando applicazione retroattiva solo le norme favorevoli per il destinatario.

Orbene dal 7 marzo (Tribunale di Palmi) al 9 maggio (Tribunale di Termini Imerese) si sono succedute molte pronunce di opposti orientamenti tra coloro che applicano o non applicano la Tun ai sinistri pregressi, disattendendo in tal modo al principio di disuguaglianza che ritengo la norma volesse evitare.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati
Scollegato con successo.

© Riproduzione riservata