L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE
Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 374 – Maggio 2025
Una storia tutta da raccontare, un esempio di come il sistema assicurativo in Italia in certi casi non tutela l’assicurato come dispone tutto l’impianto normativo di settore. Si pensava che sarebbero state sufficienti le nuove regole, introdotte dall’Ivass a marzo 2021, per meglio tutelare l’assicurato in occasione dell’acquisto di un prodotto di investimento assicurativo.
Ci siamo forse illusi che le nuove norme, studiate da Ivass e Consob in un tavolo comune di lavoro, avrebbero protetto meglio l’assicurato, in questo caso considerato come risparmiatore. Questa volta non è stato così, per diversi motivi. Purtroppo.
Il default della FWU, ossia l’incapacità patrimoniale di questa impresa di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo di soddisfare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione dei propri contratti di investimento, ha inciso parecchio sulla fiducia, a volte già scarsa, che i consumatori hanno nei confronti del sistema assicurativo del nostro paese.
Vengo ai fatti, perché non c’è nulla di più eloquente in un caso come questo per capire quanto le norme finalizzate alla tutela degli assicurati in alcune circostanze non sono efficaci. Forse lo sono, ma non vengono rispettate. Oppure non vengono fatte rispettare.
La storia del default della FWU
Si tratta di una storia che coinvolge ben 110.000 risparmiatori italiani che hanno fatto un investimento assicurativo con un prodotto-contratto della FWU, si ipotizza per un valore superiore a 300 milioni di euro.
La compagnia assicurativa si chiama FWU Life Insurance Lux SA, con sede in Lussemburgo, sottoposta alla vigilanza del Commissariat aux assurances (CAA), che è l’autorità lussemburghese che vigila sul mercato assicurativo e che, a seguito di verifiche del patrimonio della compagnia, ne ha accertato l’insussistenza e ha richiesto, già nel mese di luglio 2024, la liquidazione giudiziale e lo scioglimento obbligatorio ritenendo la situazione patrimoniale dell’impresa compromessa in modo tale da non essere più in grado di rispettare i suoi impegni.
Con sentenza del 31 gennaio 2025, il Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo ha disposto la liquidazione e lo scioglimento dell’impresa di assicurazione FWU Life Insurance Lux S.A. La sentenza ha segnato la fine delle sue attività assicurative e della sua esistenza giuridica. Il tribunale ha nominato inoltre, con la medesima sentenza, un liquidatore dell’impresa e un giudice incaricato di sovrintendere alla procedura di liquidazione. Questo è il fatto.
I lettori interessati ad approfondire l’argomento per conoscere se e in che modo gli assicurati con la FWU potranno recuperare – almeno in parte – i loro investimenti possono reperire nel sito internet dell’Ivass tutte le informazioni aggiornate.
I prodotti di investimento assicurativo della FWU
Prendo in esame il contratto sulla vita a premi ricorrenti Forward Guard (Tariffa FIEI1). Probabilmente questo è stato il prodotto della FWU più venduto in Italia. Cito alcuni passaggi del KID (Key Information Document, ossia il documento di base con le informazioni chiave sui prodotti di investimento assicurativo) che deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione.
“Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili con meccanismo di rivalutazione, che prevede il pagamento di un capitale a scadenza o in caso di morte dell’assicurato, se precedente”
Dalla descrizione sembrerebbe una polizza “mista”, in realtà il premio per il caso di premorienza ammonta a pochi euro (1-2 euro il premio annuo e la somma assicurata di 3-4.000 euro). Di fatto si tratta di un contratto di capitalizzazione.
“Le prestazioni assicurative sono contrattualmente garantite dalla società alla data di scadenza e in caso di decesso dell’assicurato prima della data di scadenza (prestazione caso morte minima garantita). Il contratto è caratterizzato da obiettivi di investimento e di risparmio realizzati mediante il versamento e, quindi l’investimento, dei premi nelle gestioni interne separate.
“Il prodotto è diretto a Contraenti che mirano a risparmiare a medio-lungo termine apportando contributi regolari per un periodo di tempo minimo di 15 anni. Il prodotto è rivolto ad investitori con una propensione al rischio bassa o media che beneficeranno di un valore minimo alla scadenza, eventualmente maggiorato dai potenziali rendimenti derivanti dall’investimento a lungo termine sui mercati azionari. (omissis). In questo senso, l’investitore target è tenuto ad avere una conoscenza di base dei mercati finanziari. L’orizzonte temporale del contratto è di medio- lungo termine (da 15 a 57 anni)”.
Questa breve descrizione del prodotto di investimento assicurativo che l’impresa ha postato sul proprio set informativo raffigura bene le sue caratteristiche:
• investimento a lunghissimo termine (il termine “lungo termine” si utilizza ormai solo per investimenti fino a cinque, massimo dieci anni)
• utilizzo degli attivi da parte della compagnia per investimenti anche sul mercato azionario, caratterizzato da grande volatilità
• presupposto di conoscenza dei mercati finanziari da parte del contraente. Ciò che rende però esplicito il reale valore (forse sarebbe più appropriato definirlo “disvalore”) del contratto è lo “scenario di performance” contenuto nel KID, sotto riportato.
Ricordo che il KID è un documento informativo precontrattuale che fa parte del set informativo a corredo del contratto ed è stato reso obbligatorio, anche nei suoi contenuti, da un regolamento UE fin da gennaio 2018. Lo scenario di performance del KID rappresenta molto bene la situazione previsionale dell’investimento.
Tralasciando una durata dell’investimento di 30 anni, decisamente irrealistica, anche l’ipotesi di “orizzonte temporale” di 15 anni mostra perdite dell’investimento fino al 50% in relazione al tipo di scenario. Persino lo scenario favorevole presenta una perdita del 9% come risulta appunto dal prospetto. Osservando attentamente il contenuto della tabella degli “Scenari di performance” si può avere l’impressione che i numeri siano in parte errati.
Non è così. È necessario, infatti, considerare che i rimborsi e il rendimento medio annuale dell’investimento sono conteggiati sugli importi dei premi annui cumulati ma depurati dai costi di sottoscrizione, che sono un multiplo del premio annuo.
Il motivo principale di questo scenario totalmente negativo che sconsiglierebbe chiunque ad investire i propri risparmi in questo prodotto è dovuto agli elevati costi di sottoscrizione del contratto a carico del contraente.
Costi che ammontano (come riportato nelle condizioni di assicurazione) allo 0,174% sul premio complessivo calcolato su tutta la durata del contratto e che vengono addebitati al contraente mensilmente nei primi 6 anni (72 mesi).
Sembra poco, ma non è così. Esaminiamo l’esempio di come vengono conteggiati i costi (esattamente come riportato nel set informativo). Con un premio annuo di 1.200 €, pagato in rate mensili di 100 € e un contratto di 25 anni di durata, l’ammontare dei costi di ingresso che viene addebitato al contraente è pari a 52,08 € per ciascuno dei primi 72 mesi (più del 50% del premio pagato in quei mesi).
Il totale dei costi, dopo 6 anni di durata del contratto ammonta quindi a 3.750 €, cioè 3 volte circa il premio annuo convenuto per l’investimento assicurativo. Con questo meccanismo più è elevata la durata del contratto più alto è il costo di sottoscrizione e di conseguenza sono maggiori le provvigioni che la compagnia può corrispondere all’intermediario.
La rete di distribuzione della FWU
Le polizze della FWU sono state distribuite in Italia da intermediari (agenti e broker) organizzati in alcuni casi con reti di vendita multilevel marketing, in cui il processo distributivo prevede una filiera di remunerazione della rete stessa complessa e articolata.
Questo spiega la necessità di poter avere accesso a prodotti assicurativi che mettano a disposizione dei distributori una remunerazione elevata, in grado di soddisfare a cascata, con percentuali diversificate, tutti gli addetti, nell’ambito della gerarchia della rete multilevel.
Naturalmente questa esigenza è conflittuale con quella degli assicurati che ritengono, ove non siano stati adeguatamente informati, che il premio pagato sia destinato quasi per intero all’investimento assicurativo e solo in minima parte copra i costi di sottoscrizione.
L’informazione (forse sarebbe meglio dire la disinformazione) è la chiave per capire come hanno fatto 110.000 risparmiatori ad investire i loro risparmi in un prodotto assicurativo così strutturato: sarebbe stata sufficiente una lettura, anche frettolosa, del KID per capire che quel contratto non era adeguato alle loro necessità.
Non è forse compito dell’intermediario proporre contratti adeguati alle richieste, esigenze, caratteristiche del cliente? Anche quando si trova in conflitto di interessi: vendita di un prodotto di investimento assicurativo con consulenza qualificata o motivata esclusivamente da commissioni elevate?
Le norme vigenti per la protezione dell’assicurato risparmiatore
Non mi dilungo sulle regole che gli intermediari devono osservare nella proposta di contratti di investimento assicurativo (cosiddetti PRIPs). Voglio ricordare, con una estrema sintesi, i capisaldi che impegnano i distributori ad un comportamento finalizzato alla tutela dell’assicuratorisparmiatore nell’ambito delle informazioni precontrattuali relative a:
• natura del contratto (tipo di prodotto di investimento assicurativo)
• rischi sottesi (eventuale insolvenza dell’emittente dei sottostanti)
• costi e oneri connessi, anche impliciti
• volatilità del prezzo dei sottostanti
• ostacoli o limitazioni al diritto di riscatto o disinvestimenti
Conclusione
La domanda da porsi è semplice e banale: quante persone avrebbero sottoscritto i contratti della FWU se avessero avuto informazioni corrette ed esaustive dall’intermediario che ha loro proposto l’investimento, in particolare riguardo ai costi? Chi investirebbe i propri risparmi sapendo che solo a fronte di un orizzonte temporale di 25-30 anni potrebbe ricavare una plusvalenza? E che disinvestendo prima della scadenza avrebbe una perdita quasi certa? Fornire queste informazioni ai clienti è compito dell’intermediario.
Vendere un contratto assicurativo solo in funzione dei compensi che la vendita può procurare senza informare il cliente degli aspetti e delle conseguenze per lui negative in caso di sottoscrizione non è un comportamento etico e professionale.
Forse in alcune grandi organizzazioni di distribuzione di prodotti assicurativi (agenti e broker) non è molto sentita l’esigenza di un comportamento etico-professionale. Forse prevale l’idea e la necessità di vendita di massa con l’obiettivo di conseguire importanti volumi di premi per giustificare l’esistenza stessa di una rete molto numerosa con elevati costi di gestione.
Se gli intermediari che hanno raccolto premi per milioni di euro vendendo polizze della FWU avessero proposto ai loro clienti questi prodotti di investimento in modo corretto e consapevole fornendo le informazioni regolamentari, forse oggi il caso FWU non esisterebbe.
Difficilmente un risparmiatore consapevole li avrebbe sottoscritti.
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