Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali


In caso di attacco informatico sono sanzionati, per violazione della privacy, sia il fornitore esterno di servizi IT sia il committente. La responsabilità per inosservanza del Gdpr (regolamento Ue n. 2016/679) è spalmata sui due soggetti. Inoltre, l’ammenda applicata alla società di servizi può essere più salata di quella applicata al committente, il quale è sempre tenuto a vigilare sul fornitore esterno, anche se quest’ultimo è in possesso di una certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI). Il Garante privacy a fronte di un attacco ransomware (cifratura dei dati e richiesta di riscatto per riottenerne la disponibilità) ha irrogato a una Regione una sanzione di 120 mila euro (ingiunzione 196 del 21/3/2024) e alla società esterna dei servizi informatici la più pesante sanzione di 271 mila euro (ingiunzione 194 del 21/3/2024).
Via l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale a carico delle guide turistiche. La sottoscrizione obbligatoria, prevista dalla recente riforma (legge 190/2023) è stata ritenuta “sproporzionata “, anche a seguito del dialogo con la Commissione europea. È quanto prevede uno degli emendamenti al decreto Pnrr quater (dl 19/2024), che effettua un primo restyling alla recente riforma delle guide turistiche, operata con la già citata legge 190/2023. Una delle novità più rilevanti riguarda la soppressione del quarto comma dell’articolo 3, ovvero l’eliminazione dell’obbligo di copertura assicurativa. “La ratio della soppressione”, spiega la relazione illustrativa, “si colloca nell’ambito delle interlocuzioni intercorse tra ministero del turismo e Commissione europea… In particolare, è stato ritenuto sproporzionato l’obbligo di sottoscrizione della copertura assicurativa personale in assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari dei servizi offerti dalle guide”.

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Allarmi caduti nel vuoto, contestazioni sulle procedure, incertezza sui compiti affidati alle tante ditte che, tra appalti e subappalti, gestivano manutenzione e sicurezza. Per la Uil la tragedia di Suviana non arriva del tutto inaspettata: «Già nel 2022, tra luglio e settembre, la nostra organizzazione aveva segnalato attraverso i propri rappresentanti alcune problematiche relative alla sicurezza per quell’impianto. Purtroppo non ci sono state risposte — denuncia il segretario generale Pierpaolo Bombardieri — La Uil ha il compito di tutelare i propri delegati, i propri rappresentanti per la sicurezza e i propri iscritti e, se fosse necessario, si attiverà per fornire alla magistratura tutte le informazioni e la documentazione del caso».
Sono tante, tantissime: quelle che comunemente vengono definite dighe, ma che tecnicamente vengono indicati come impianti idroelettrici, in Italia sono 532, di cui 309 sono le principali. Sono diffuse lungo tutto l’arco alpino e nelle valli dell’Appennino. Isole comprese: la Lombardia è la regione che vanta più impianti, ma subito dopo vengono Sicilia e Sardegna. Secondo gli esperti, non c’è più area “orografica” che potrebbe essere adatta a ospitare una diga che non sia già stata sfruttata per centrali di grandi dimensioni: vengono definite dighe — per legge — se hanno uno “sbarramento” alto almeno 15 metri oppure hanno un “serbatoio” artificiale con un volume superiore al milione di metri cubi d’acqua.
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