Con la legge n. 37 dell’8 marzo 2024 la Repubblica Italiana ha aderito al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica.
Innanzitutto, spieghiamo che cosa è la lettera di vettura elettronica. Il Protocollo precisa che per «lettera di vettura elettronica», si intende una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione per il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
In questo passaggio dal cartaceo al digitale, il Protocollo all’art. 2 precisa che la lettera di vettura elettronica sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione (CRM) e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest’ultima.
Di fatto, la lettera di vettura elettronica è sostanzialmente identica a quella cartacea e si differenzia per la sua emissione in quanto richiede l’autenticazione dalle parti contrattuali per mezzo di una firma elettronica affidabile che è tale, secondo il Protocollo, quando vengono rispettati i seguenti elementi:
- è connessa esclusivamente al firmatario;
- permette di identificare il firmatario;
- è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;
- è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
A questo punto, come segnalato dagli addetti ai lavori, occorrerà definire come gestire la lettera di vettura elettronica tra i vari soggetti: mittente, vettore, spedizioniere, ecc. dato che la “struttura digitale” presenta una maggiore “rigidità” rispetto a quella cartacea. Questa “rigidità” è sicuramente apprezzabile per la finalità della lettera di vettura che è di quella provare l’esistenza del contratto, ma richiederà un “percorso di crescita” per la gestione della complessità della materia che passerà, come è sempre avvenuto in questo business, da un accordo condiviso tra gli imprenditori del settore sulle procedure da mettere in atto.
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