GIURISPRUDENZA

Autore: Andrea Magagnoli
ASSINEWS 362 – Aprile 2024

Sale a dieci anni il termine per potere richiedere l’indennizzo previsto in un’assicurazione sulla vita qualora l’evento luttuoso si sia verificato in data ricompresa tra il giorno 28 agosto 2008 (data di entrata in vigore del d.l n. 134/2008) ed il giorno 12 ottobre 2012
(data di entrata in vigore del d.l. n.179/2012).

La Corte Costituzionale – con la sentenza n. 32 depositata il giorno 29 febbraio 2024 – modifica un importante aspetto della normativa riservata alle cosiddette assicurazioni sulla vita, intervenendo in maniera radicale sulla tempistica per la presentazione della domanda
di corresponsione dell’indennizzo da parte del beneficiario.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale operata con la recente sentenza sarà destinata a produrre effetti anche sulle pratiche ancora in esecuzione: non sempre, infatti, nonostante il decorso di un consistente lasso temporale dal periodo di vigenza della normativa dichiarata incostituzionale, le procedure di richiesta di corresponsione dell’indennizzo apertesi durante tale lasso temporale saranno del tutto esaurite, ma durante la loro restante operatività non potranno più trovare applicazione le norme dichiarate incostituzionali con la recente sentenza.

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