In materia di targa prova, che ricordiamo è disciplinata dall’art. 98 del Codice della Strada, si è succeduta in questi ultimi anni tutta una serie di interventi normativi.

Infatti, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, aveva previsto la possibilità dell’utilizzo delle targhe di prova anche nel caso in cui, il veicolo da sottoporre a prove tecniche, sperimentali o costruttive, a dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, fosse già immatricolato e anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Lo stesso decreto, al successivo comma 4, aveva prescritto l’aggiornamento delle disposizioni contenute nel DPR n. 474/2001, “anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 14.2.2024 è stato pubblicato il DPR 21 dicembre 2023, n. 229 il quale, oltre ad apportare rilevanti modifiche al DPR n. 474/2001, ha anche introdotto ulteriori misure di semplificazione amministrativa. Su questa ultimo intervento legislativo è stata emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Circolare – Prot. n. 0005909 del 28/02/2024 – per fornire i primi chiarimenti applicativi, sottolineando che il nuovo regolamento è entrato in vigore il 29 febbraio 2024.

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