GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 361 – Marzo 2024

Il difficile caso del rimborso del premio non goduto per intervenuta risoluzione del contratto di mutuo

Acquistare un immobile è impegnativo e lo diventa ancor di più se le finanze personali non consentono (quasi mai) di potervi provvedere senza ricorrere ad un mutuo.

Gli acquirenti previdenti stipulano, contestualmente al contratto di mutuo, una polizza – quasi sempre offerta dall’istituto bancario mutuante – che li tuteli in caso di un evento pregiudizievole quale morte, invalidità o perdita del lavoro, che impedisca loro di far fronte al pagamento delle rate, ma per essere maggiormente realisti, quasi sempre è l’istituto bancario che richiede la stipula della polizza a garanzia della somma finanziata.

Le formule assicurative sono le più varie, prevedendo ad esempio il pagamento del massimale assicurato in caso di decesso (polizza vita mutuo) o in caso di infortunio grave, oppure il pagamento delle rate residue al verificarsi del rischio assicurato (polizze PPI); il premio può essere unico, oppure frazionato, la polizza può essere individuale o in adesione ad una polizza collettiva, ma tutte le formule prevedono che, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di mutuo (surroga), il premio pagato e non usufruito dal mutuatario consumatore debba essere rimborsato dalla compagnia, al netto dei costi amministrativi in ossequio al reg. Ivass 41/2018.

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