Karin Tayel, Legal Director DLA Piper

Quali sono le obbligazioni ex lege dell’assicuratore della responsabilità civile?

Come noto, qualora il terzo danneggiato agisca nei confronti dell’assicurato responsabile del danno, occorre tenere distinti due ordini di spese giudiziali:

(i). le spese dovute dall’assicurato al danneggiato

(ii). le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza).

Queste spese sono riconducibili a due distinte obbligazioni dell’assicuratore:

– le spese di cui al punto (i) costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato e gravano interamente sull’assicuratore. Ne consegue che il rimborso delle spese di lite sostenute dal danneggiato ed a questi dovute dall’assicurato non può mai consentire il superamento del massimale;

– le spese di cui al punto (ii) sono quelle disciplinate dall’art. 1917, comma 3, c.c., secondo cui “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

In caso di controversia tra assicurato e assicuratore in ordine all’operatività della garanzia assicurativa vi è poi ancora un terzo ordine di spese diverso, i.e. le c.d. spese di soccombenza, che non rientrano in quelle di cui all’art. 1917, comma 3, c.c.. Tali sono le spese a cui dovrebbe essere condannato l’assicuratore in caso di vittoria dell’assicurato. Sono liquidate in base al danno accertato ed ai parametri di cui al DM 55/2014.

Il caso recentemente esaminato dalla Suprema Corte

In primo grado l’assicurato aveva formulato una domanda generica di condanna dell’assicuratore a pagare le spese e gli onorari del giudizio, chiedendo di essere tenuto indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna”.

In secondo grado, la Corte d’Appello dell’Aquila aveva ritenuto che questa domanda non potesse coprire anche le c.d. spese di resistenza.

L’ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte il 16 febbraio 2024

Con ordinanza n. 4275 resa il 16 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione resa dalla Corte d’Appello dell’Aquila.

Secondo la Corte di Cassazione:

(i). la richiesta dell’assicurato di essere tenuto ed indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., perché “l’obbligo dell’assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto”;

(ii). “l’assicurato… avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore anche in caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo danneggiato – salvo il caso in cui tali spese gli siano state pagate dal terzo o in caso di compensazione giudiziale delle medesime”;

(iii). ai fini di ottenere il pagamento delle spese di resistenza l’assicurato deve formulare una domanda specifica. La domanda dell’assicurato di condanna dell’assicuratore alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio non può che riferirsi alle spese di soccombenza e non alle spese di resistenza.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha respinto l’appello dell’assicurato che pretendeva dall’assicuratore l’indennizzo delle spese di resistenza in mancanza di domanda specifica per il loro indennizzo.

La decisione in esame è conforme ai più recenti precedenti resi dalla Suprema Corte in tema di spese di resistenza, con cui la Corte ha precisato altresì che tali spese sono dovute all’assicurato solo se l’assicurato abbia fornito prova del relativo esborso (cfr. sent. 26683 del 15 settembre 2023 e ord. n. 21290 del 5 luglio 2022).

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