Il silenzio dell’INAIL ed il mancato rispetto del termine di 45 giorni per la manifestazione della surroga, non pone a riparo l’assicuratore RCA dall’obbligo di accantonamento

di Bianca Pascotto

Solitamente al danneggiato di un sinistro con lesioni, perviene un modulo da parte dell’impresa designata al pagamento del danno in cui gli richiede di dichiarare se beneficia o meno delle prestazioni rese dagli assicuratori sociali (INPS e INAIL).

Se il più delle volte il danneggiato ignora il motivo di detta richiesta – divieto di cumulo di alcune prestazioni – non altrettanto può dirsi per l’assicuratore sociale il quale ha un termine di 45 giorni dal giorno in cui l’impresa Rca gli comunica la dichiarazione ricevuta dal danneggiato, per dichiarare la sua volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato per le prestazioni a lui rese o per gli importi indennitari versati.

Per l’assicuratore la manifestazione della surroga ex art. 142 cod. ass. è fondamentale ai fini dell’accontamento delle somme spettanti all’INPS o all’INAIL di turno, ed il loro silenzio legittima a risarcire integralmente il danneggiato con effetto liberatorio nei confronti degli assicuratori sociali.

Ma a volte il silenzio dell’assicuratore sociale ed il mancato rispetto di detto termine, non pone a riparo l’impresa assicuratrice dall’obbligo di accantonamento, con l’obbligo, in difetto, di essere costretta a “pagare due volte” il medesimo danno.

Sul punto è intervenuta recente pronuncia della Corte di Cassazione[1].

Gli esperti di ASSINEWS rispondono via mail ai vostri quesiti su tutti i rami assicurativi, normativa e compliance! Scopri il servizio "Esperto Risponde"

Accedi alla pagina "Il tuo abbonamento" per informazioni sui servizi inclusi nel tuo piano
Hai dimenticato la Password?
Registrati
Scollegato con successo.

_________

[1] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 11 maggio 2022 n. 14981

© Riproduzione riservata