IL CASO

Autore:  di Michele Borsoi
ASSINEWS 345 – ottobre 2022

Il caso di comunicazioni dei dati inesatte

Premessa
Esiste contratto di assicurazione della responsabilità civile con pagamento del premio diviso tra anticipato e regolazione consuntiva del premio.

La comunicazione dei dati al termine del periodo 31.12.2020 – 31.12.2021 è resa però in maniera inesatta. La difformità del dato non viene al tempo della regolazione rilevata dall’assicuratore.

Il fatto
Nel corso del periodo 31.12.2021 – 31.12.2022 si verifica un sinistro, ovvero una presunta responsabilità dell’assicurato per aver cagionato danni a terzi.

L’assicuratore rileva, nel corso dell’indagine, che il dato fornito in sede di regolazione del periodo 31.12.2020 – 31.12.2021 è inesatto. Come si riflette sul sinistro in corso, detta difformità?

La giurisprudenza
Fino ad ora, molto dibattito, oltre a pronunciamenti di Corti e Tribunali, s’è incentrato sul fatto che la comunicazione dei dati di regolazione non ci sia stata o sia avvenuta fuori dai termini, oppure sul mancato pagamento del premio consuntivo.

Archiviamo detto aspetto ricordando che le tradizionali condizioni di assicurazione riferite a questi contratti prevedono che l’assicuratore non è obbligato per eventuali sinistri occorsi nel periodo soggetto alla regolazione. In difformità da detta condizione si è però pronunciata la suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza 4631 del febbraio 2007.

La sentenza rivendica l’autonomia del patto di regolazione rispetto a quello del pagamento del premio, avvalorando pertanto solo l’applicazione di un’eventuale sottoassicurazione. Detta sottoassicurazione attiene comunque il caso di sinistro avvenuto nel tempo considerato dal periodo di regolazione del premio. Il caso proposto fa invece riferimento all’ipotesi di una dichiarazione dei dati di regolazione ritenuta inesatta.

Per meglio intenderci:
dichiarazione dei dati di regolazione viziata da dolo o colpa: periodo di polizza 31.12.2020 – 31.12.2021
sinistro avvenuto: periodo di polizza 31.12.2021 – 31.12.2022 Fatta questa premessa, appare evidente che se il contraente ha corrisposto regolarmente il premio anticipato relativo al periodo 31.12.2021 – 31.12.2022, l’eventuale sinistro avvenuto in detto periodo deve intendersi in copertura per quanto attiene la validità ed efficacia del contratto, al netto ovviamente di eventuali altre eccezioni opponibili in termini di specifiche esclusioni.

Il dubbio
Esiste però un aspetto che potrebbe inficiare quanto affermato.

L’ardita tesi
Non conosco precedenti che possano supportare la tesi che andrò a presentare, mi muovo quindi in un tentativo di ricerca e di risposta inedito.
Segnalo per prima cosa che la condizione di polizza relativa alla clausola di regolazione del premio prevede che l’impresa di assicurazione abbia il diritto di verificare la congruità delle dichiarazioni rese dal contraente circa la comunicazione dei dati di regolazione.

Se l’assicuratore dovesse rilevare la difformità tra i dati comunicati e quelli reali, potrebbe invocare la violazione del principio di esecuzione di buona fede del contratto disciplinata dall’articolo 1375 del codice civile.

Detto articolo non prevede però alcuna sanzione (fatto salvo i casi riferibili agli aspetti disciplinati dagli articoli 1892 – 1893 – 1898 del Codice Civile) nel caso in cui vi sia stata malafede di una delle parti.
La parte offesa dovrà pertanto ricorrere alla via interpretativa
per ottenere le conseguenze derivanti dalla violazione.

Essendo la buona fede una fonte del contratto e pertanto un preciso obbligo contrattuale, c’è la possibilità per la parte offesa di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento nel caso di grave mancanza,
nonché del risarcimento dell’eventuale danno.

Riepilogando
Se viene rilevata la difforme comunicazione del dato di regolazione, l’assicuratore può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché il risarcimento dell’eventuale danno; in siffatta ipotesi il sinistro avvenuto nel periodo 31.12.201 –
31.12.2022 non rientra in copertura stante la risoluzione giudiziale del contratto.

Potrebbe anche risultare applicabile la risoluzione di diritto, ma solo se le condizioni del contratto prevedono l’applicazione della clausola risolutiva espressa.
Mi si potrà obiettare che però il sinistro è già avvenuto e la risoluzione viene invocata posteriormente ad esso

Se viene riconosciuto l’inadempimento, fatti però salvi gli effetti sulle prestazioni già adempiute, la risoluzione ha effetto dalla data della stipula del contratto.
Per questo motivo il sinistro, ancorché non attenga al periodo assicurativo relativo all’inesatta comunicazione del dato di regolazione, non rientra in copertura.


© Riproduzione riservata