I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ LIMITANO LA CONFISCA NEL CASO DI TRUFFA AGGRAVATA NEI LAVORI PUBBLICI
di Stefano Loconte e; Giulia Maria Mentasti
Nei casi di finanziamenti pubblici e appalti eseguiti in violazione della normativa c’è la confisca ex 231 del profitto, ma con limiti. Va infatti scomputato dal vantaggio economico che la società ha tratto l’utilità comunque conseguita dalla controparte. È quanto emerge dalla sentenza n. 26238 del 7 luglio 2022, con cui la Cassazione, in un procedimento ex dlgs 231/2001 per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche volte a finanziare l’esecuzione di lavori di bonifica e messa in sicurezza, ha valorizzato la circostanza che almeno parte dei lavori appaltati alla società accusata fosse stata eseguita in assenza di contestazioni, e ha annullato il provvedimento di sequestro in punto di quantificazione del profitto. La Suprema corte ha inoltre ricordato come l’interesse dell’ente può essere misto: la responsabilità 231 non esclude il fatto che il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell’interesse concorrente di una pluralità di soggetti, tra i quali, nel caso in esame, proprio la società che aveva ricevuto le erogazioni pubbliche e ora sottoposta a procedimento.
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