IL CHIARIMENTO DEI GIUDICI DI LEGITTIMITÀ: L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NON ESCLUDE CI SIANO VERIFICHE
di Dario Ferrara
L’iscrizione di una società nella sezione speciale del registro imprese quale start-up innovativa non è uno scudo contro il fallimento. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 21152/22, pubblicata il 4 luglio scorso, secondo cui la start-up innovativa può essere assoggettata a fallimento. E ciò benché la legge preveda che questo tipo di società non sia soggetta per cinque anni a procedure concorsuali diverse dalla composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, introdotta dalla legge 3/2012, la cosiddetta “salva suicidi”. Il punto è che la compagine può non possedere in concreto i requisiti hi-tech prescritti dall’articolo 25 del dl Sviluppo bis, il decreto legge 179/12. E il giudice ha facoltà di verificarne la sussistenza in sede pre-fallimentare.

Non trova accoglimento, invece, la tesi secondo cui l’iscrizione automatica della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese è assistita da una «presunzione di veridicità», in quanto scatta con l’autocertificazione resa sotto la responsabilità penale del legale rappresentante, che dunque rischia di compiere un reato se dichiara il falso sull’esistenza dei presupposti di forma e sostanza per l’attribuzione della qualifica speciale.
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