DALLA CASSAZIONE ARRIVA UN NUOVO STOP ALLE TABELLE MILANESI: LE COMPONENTI SONO AUTONOME
Ricorso della vittima bocciato
di Dario Ferrara
Arriva un nuovo stop alle tabelle milanesi del danno non patrimoniale. E ciò sempre perché il danno morale è autonomo dal biologico laddove non può essere verificato con un accertamento medico-legale, come emerge dalle modifiche apportate dalla legge concorrenza 2017 al codice delle assicurazioni private. Insomma: «è un errore» l’indicazione di un valore monetario complessivo per entrambe le voci di danno contenuta negli standard ambrosiani, almeno prima del 2021. Dunque? Per la personalizzazione del danno biologico il giudice può aumentare fino al 30 per cento il valore della sola componente dinamico-relazionale al netto della voce del morale. È quanto emerge dall’ordinanza 15733/22, pubblicata il 17 maggio dalla terza sezione civile della Cassazione.

Interno ed esterno. Bocciato il ricorso proposto dalla vittima dell’incidente stradale: diventa definitiva la decisione che esclude la sussistenza a carico del danneggiato di alcun residuo d’inabilità permanente in grado di incidere sulla relativa capacità lavorativa specifica. L’occasione offre il destro al collegio per precisare che «non è in alcun modo giustificabile l’incorporazione» del danno morale nel biologico: il secondo, infatti, nel nuovo testo dell’articolo 138, terzo comma, Cda è indicato come lesione che incide sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, e quindi sulla dimensione esterna, mentre il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo, dunque nella dimensione interiore della persona. E risulta del tutto indipendente dalle altre vicende della vita del danneggiato, pur potendole influenzare.

Metodo di calcolo. Il problema non si pone se vanno liquidate entrambe le voci di danno non patrimoniale: basta applicare integralmente le tabelle milanesi. Ma se la componente interiore non sussiste, bisogna considerare la sola voce del biologico al netto dell’aumento previsto per il morale. E quando ci sono i presupposti per la personalizzazione l’aumento fino al 30% deve scattare sul solo valore del danno dinamico-relazionale, sempre depurato dalla componente morale, secondo quanto disposto dall’articolo 138, comma terzo, del novellato codice delle assicurazioni.

Danno parentale. Va avanti, intanto, il prezioso lavoro dell’Osservatorio milanese sulla giustizia civile: dopo varie riunioni del gruppo “danno alla persona” è stata messa a punto la proposta di tabella per il risarcimento del danno parentale – da liquidare, ad esempio, quando nel sinistro muore un figlio o un genitore – il tutto anche alla luce di quanto emerso nel confronto a livello nazionale.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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