IL CASO

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 341 – maggio 2022

Premessa

Nel trattare il rischio della proprietà e conduzione di un muletto elettrico non targato in un’azienda ci troviamo sempre di fronte al dilemma se tale rischio debba rientrare o meno in una copertura RC aziendale piuttosto che in una copertura RCA auto. Il problema è più serio di quanto ci possiamo immaginare, perché nelle dinamiche aziendali si possono presentare molte situazioni ibride che, al di là della difficoltà di trovare la compagnia che presti la copertura, possono creare più di qualche problema. Ad esempio nel caso di un muletto che sta movimentando merce durante un’operazione di carico e scarico e nella fase di movimento delle ruote, mentre abbassa anche il carrello che muove le merci, urta una persona che passa di là, oppure urta un veicolo parcheggiato nei paraggi e così via. Il danno che si verifica è causato da una responsabilità civile dell’attività aziendale o è un sinistro da circolazione?

Il problema non è da poco, anche perché nella maggior parte dei casi la soluzione assicurativa la troviamo sempre nell’ambito della RC aziendale dove però poi sono esclusi i danni che rientrano nella copertura RC auto obbligatoria. Per cui, se per caso il sinistro di cui all’esempio precedente rientra in un danno da circolazione rischiamo in qualche modo una scopertura. Complessa anche la situazione in cui potremmo trovarci quando invece dobbiamo assicurare una golf car elettrica che circola liberamente su strade private (vedi ad esempio isola di Albarella) dove la copertura RCT, molto più basica di quelle aziendali, potrebbe offrire più di qualche “buco” in caso di sinistro. Vediamo i due casi distintamente.

Premessa Fiscale

Nelle polizze RC diversi l’imposta dovuta allo stato è del 22,25%, mentre nelle polizze RCA l’imposta media globale in Italia è del 26,2% (può cambiare da regione a regione). Vista la differente imposizione fiscale, se cerchiamo di includere una copertura da circolazione obbligatoria in una polizza RC diversi rientriamo immediatamente in una situazione di inadempimento e/o elusione fiscale.

Il fatto: il muletto dell azienda X

Un intermediario ben introdotto in una zona artigianale del Nord Italia era abituato a far normare le polizze RC diversi con una particolare estensione che cercava di coprire la RC da circolazione dei muletti elettrici. Lo faceva sempre perché così evitata di cercare una compagnia che gli facesse la copertura RCA, particolarmente difficile da trovare per i mezzi non targati. Allo scopo utilizzava una o entrambe le clausole che riportiamo di seguito:

Mezzi meccanici Fermo quanto disposto dall’articolo ….. delle condizioni generali d’Assicurazione, l’Assicurazione s’intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano persone che non abbiano frequentato il corso di aggiornamento alla conduzione dei mezzi meccanici prescritto dalla legge per il rinnovo dell’abilitazione e sempreché in data successiva al sinistro ne ottengano il rinnovo. La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell’ambito di aree aperte al pubblico, con l’esclusione comunque, di tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità delle norme del Decreto D. Lgs. 07.09.2005 n. 209, è obbligatoria l’assicurazione.

Circolazione Carrelli

A parziale modifica dell’art. … delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della strada, nelle aree private in cui si svolge l’attività dell’Assicurato. Si intendono compresi in garanzia anche le azioni di terzi per danni arrecati dai suddetti carrelli in circolazione su strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate, nei casi in cui non sussista l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 1969 e successive modifiche. Per i danni a cose l’indennizzo sarà decurtato di una franchigia di € …… per sinistro

Il Sinistro

Un’azienda assicurata da questo intermediario riceve un carico importante di merce, che era stata scaricata nel magazzino denominato ALFA che si trovava dall’altra parte della strada pubblica rispetto allo stabilimento produttivo BETA. Dovendo portare a termine una commessa piuttosto importante, mettono subito all’opera due muletti elettrici guidati da due operai per portare parte della merce nello stabilimento BETA. I due operai compiono l’operazione diverse volte. Poi in tarda mattinata, quando uno dei due muletti ritorna vuoto verso il magazzino ALFA, mentre esce nella strada pubblica non si accorge di una automobile che sta sopraggiungendo e la urta violentemente. Nell’incidente rimangono feriti sia il conducente del muletto che il conducente dell’auto, con danni importanti anche ad entrambi i mezzi. L’assicurato preoccupato chiama subito il suo assicuratore per chiedergli se il rischio era coperto, essendo molto preoccupato per la presenza di lesioni fisiche subite dalla controparte. L’intermediario lo tranquillizza, memore delle estensioni di garanzia presenti nelle polizze da lui proposte e raccoglie i dati per la denuncia di sinistro.

Accertamenti della pubblica autorità

La polizia municipale intervenuta a fare i rilievi constata che l’incidente era avvenuto nella pubblica via e che il muletto coinvolto era sprovvisto di una targa. Per il codice della strada i carrelli rientrano nelle macchine operatrici ex art. 58 e conseguentemente rientrano nella definizione di veicoli così come elencati nell’art. 47. Gli agenti nel verbale attestano che l’incidente è avvenuto durante una fase di circolazione del muletto su una strada pubblica e attesta che il conducente era sprovvisto della necessaria abilitazione a guidare il mezzo meccanico. I veicoli a motore, per potere circolare su strade pubbliche o su aree equiparate, devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCA). Ciò significa che il proprietario dell’automezzo è obbligato a stipulare con una compagnia assicuratrice un contratto che lo tuteli in caso di sinistri nei quali, con torto, procuri danni a terzi.

Posizione della compagnia

Ricevuta la denuncia di sinistro e confrontando la polizza con il verbale della pubblica autorità il liquidatore procede nel contestare l’indennizzabilità del sinistro, rilevando le seguenti incongruenze rispetto alla copertura assicurativa prestata: a) Affinché la polizza RC potesse operare era necessario che il guidatore del muletto fosse provvisto di idonea abilitazione. Nella estensione richiamata era prevista una tolleranza nel caso l’abilitazione del guidatore fosse scaduta, ma nel caso concreto l’abilitazione non era mai stata ottenuto dal lavoratore. b) La polizza invocata per tenere indenne l’assicurato era una polizza di responsabilità civile aziendale nella quale sia nelle esclusioni generali sia nelle esclusioni delle varie estensioni di garanzia richiamate era costantemente negata la copertura assicurativa nei casi rientranti nell’assicurazione obbligatoria da circolazione. Nel caso specifico, l’incidente non era neanche avvenuto durante la movimentazione di merce, ma esclusivamente durante un attraversamento della strada del mezzo, peraltro vuoto e senza carico.

Dottrina

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente. La movimentazione di veicoli a motore all’interno delle aree aziendali aperte all’accesso di terzi comporta problemi assicurativi non facilmente risolvibili. Infatti, il primo comma del già citato articolo riporta: “uso pubblico o su aree a queste equiparate”.

Sappiamo che spesso all’interno di tali aree circolano veicoli a motore, quali carrelli elevatori e macchine operatrici, non assicurati per la responsabilità civile auto (RCA), in quanto erroneamente si ritiene che le aree aziendali siano private, non equiparate ad uso pubblico e che quindi i veicoli ivi circolanti non siano soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA. Qualora i piazzali aziendali siano equiparabili ad aree ad uso pubblico, i danni provocati all’interno di dette aree da carrelli o macchine operatrici, che non hanno una polizza di assicurazione RCA, che è obbligatoria, non sono coperti. I danni provocati a terzi restano, quindi, a carico delle aziende proprietarie di detti veicoli. Né tantomeno, tali danni possono essere coperti dall’assicurazione generale RCT delle aziende, in quanto tale polizza prevede un’esplicita esclusione per i danni derivanti da circolazione stradale, rientranti nella RC auto obbligatoria. Inoltre, le polizze di RC aziendale, come abbiamo visto in premessa, hanno una imposizione fiscale inferiore rispetto alle polizze RC auto e il loro utilizzo in modo improprio può comportare delle conseguenze spiacevoli nei confronti dell’erario.

Nel caso di specie, la situazione era ancora più sgradevole in quanto il muletto non assicurato e non targato transitava nella pubblica via. Esiste una convinzione non giustificata che basta fare una comunicazione al comune dell’utilizzo dei carrelli elevatori in prossimità dell’azienda e quindi anche nella pubblica via per essere autorizzati a circolare senza targa e senza assicurazione. Questa credenza è priva di fondamento.

Il Caso della Golf Car

Stesso problema si ha in scala meno evidente con la necessità di utilizzare veicoli elettrici (a volte anche a 4 ruote come le golf car) in aree aperte a pluralità di soggetti. Un esempio eclatante è dato dall’isola di Albarella, dove è comune l’uso di questi veicoli all’interno di tutto il perimetro dell’isola. Opinione diffusa e prassi di molti intermediari è quella di credere che sia sufficiente una estensione nella polizza RC del capofamiglia per mettere tutto al sicuro ma come abbiamo visto non è proprio così.

Conclusione

Purtroppo tra le credenze popolari in ambito assicurativo e il diritto e la giurisprudenza c’è spesso un mare incolmabile. Il problema dei carrelli elevatori e comunque dei mezzi non targati utilizzati in ambito aziendale e nella vita privata sono ormai di vecchia data. Sicuramente una parte di colpa ce l’hanno anche le compagnie di assicurazione che molto spesso sono recalcitranti nel concedere una copertura RCA a questi mezzi. D’altra parte non si può neanche fingere di risolvere il problema con coperture inadeguate sperando che non si verifichi il sinistro, lasciando l’assicurato di fatto privo di tutela.


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