LE NUOVE NORME IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE NON SONO COORDINATE
di Giuliano Mandolesi
Il nuovo decreto anti-frodi manda in tilt la disciplina transitoria per la cessione dei crediti da bonus edilizi. Le due norme, la prima contenuta all’articolo 28 comma 2 del dl 4/2022 (il sostegni ter) e la seconda prevista dal nuovo decreto di contrasto alle frodi approvato in consiglio dei Ministri lo scorso venerdì, non sono infatti coordinate anzi, di fatto, si sovrappongono generando una serie di problematiche applicative che rischiano di bloccare nuovamente la circolazione dei crediti (si veda ItaliaOggi del 22/2/22). Va ricordato che la disciplina transitoria è la norma agevolativa che prevede, per i crediti ceduti per i quali è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’agenzia delle entrate entro lo scorso 16 febbraio, la possibilità di effettuare un ulteriore e solo trasferimento “jolly” e ciò in deroga alle disposizione ordinarie (attualmente in vigore) che limitano le compravendite dei tax credit ad un solo passaggio di mano. Tale disposizione, se coordinata con l’ultimo decreto di contrasto alle frodi, in attesa di pubblicazione in Gazzetta, che invece limita i trasferimenti di crediti a tre passaggi, il primo libero ed i successivi due vincolati poichè consentiti solo se effettuati a favore di banche e intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 del TUB), può dare atto a tre scenari a seconda se la disciplina transitoria venga ritenuta operante congiuntamente alla nuova, solo parzialmente operante o alternativa al decreto di prossima pubblicazione.

Il transitorio operante congiuntamente al nuovo dl. In un’ottica totalmente pro contribuente e di semplificazione, qualora la disciplina transitoria sia ritenuta congiuntamente operante con le disposizioni del nuovo antifrode, ai crediti oggetto di una solo cessione entro il 16/2 resterebbero effettuabili ancora un trasferimento jolly oltre i due vincolati alle banche ed intermediari.

A quelli invece già oggetto di due cessioni resterebbe comunque il gettone jolly più un altro passaggio di mano vincolato ai soggetti ex articolo 106 del TUB ed invece in caso di credito pluriceduto (oltre 3 cessioni) resterebbe unicamente effettuabile il trasferimento jolly.
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