LE RESPONSABILITÀ DELL’ATENEO OLTRE L’INAIL
di Vincenzo Giannotti
Il professore che cade rovinosamente dal montacarichi, adibito anche al trasporto di persone, infortunandosi a causa del suo cattivo stato di manutenzione, ben può citare l’Università in via contrattuale, per chiedere il differenziale dei danni ricevuti, anche a seguito del rimborso ottenuto dall’Inail per infortunio sul lavoro.

L’azione, in questo caso intentata, sul risarcimento differenziale, discende dalla violazione degli obblighi del datore di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti come previsto dall’art. 2087, cod. civ., e dal d.lgs. n. 81 del 2008.

La Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n.4872/2022) ha, nel caso di specie, dichiarato la competenza del giudice amministrativo e non di quello ordinario. Quest’ultimo, infatti, avrebbe avuto competenza solo qualora, come sostenuto dall’Università, si fosse in presenza di una responsabilità extracontrattuale dovuta all’imperizia del docente nell’utilizzare un montacarichi privo della possibilità di trasporto di persone.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ateneo, i giudici di Piazza Cavour hanno potuto verificare che, il montacarichi fosse classificato come mezzo di categoria B «ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone», con la conseguenza che ben avrebbe potuto essere adibito anche al trasporto di sole persone addette alla azienda utente (art. 2, comma 2, del dpr n.1497 del 1963), venendo meno, quindi, l’eccezione prospettata dalla difesa dell’Ateneo.

Pertanto, il cattivo stato di manutenzione di tale mezzo di trasporto, che vedeva un disallineamento tra il piano ascensore e il piano pavimento, era stata la causa dell’infortunio occorso al docente.

Secondo il giudice di legittimità, pertanto, si sarebbe in presenza di una violazione a specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), a titolo di responsabilità contrattuale, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, anche con riguardo all’azione per il danno complementare e differenziale.

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