La volontà di rinunciare all’effetto sospensivo della polizza per mancato pagamento del premio può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio?
di Samuele Marinello
No, la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo dell’assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell’assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo e abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio.
Il quadro generale
Nel contratto di assicurazione, la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore è condizionata all’adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio.
In tale contratto, l’equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’àmbito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma tra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore nell’esercizio della sua attività e l’insieme dei premi dovuti dagli assicurati.
Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l’assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato.
L’assicuratore, assumendo l’alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall’evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati così da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell’ammontare dei premi da parte degli assicurati.
Si comprende così la previsione legislativa della sospensione dell’efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio.
Il tradizionale orientamento secondo cui l’eccezione di mancato pagamento del premio non è un’eccezione in senso stretto, trova così fondamento nella funzione del premio, che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi, e nella consequenziale sospensione ex lege dell’efficacia del contratto.
A conclusioni analoghe la giurisprudenza è giunta con riferimento alla diversa fattispecie della eccezione di inoperatività della polizza assicurativa per l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto; alla luce di tali peculiarità va intesa anche l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 1460, comma 2 (l’esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede), applicabile secondo la giurisprudenza alla fattispecie in esame.
L’accettazione senza riserve da parte dell’assicuratore di una rata di premio costituisce comportamento incompatibile con la volontà dell’assicuratore di avvalersi della sospensione?
Sul punto, in giurisprudenza sono presenti due orientamenti.
- Secondo un primo orientamento l’accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente costituisce rinuncia alla sospensione dell’efficacia del contratto.
Si afferma in particolare che in applicazione dell’art. 1460 c.c., comma 2, deve negarsi all’assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro.
- Secondo altro indirizzo -più rigoroso- la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo, che può essere manifestata anche per facta concludentia, deve essere chiara e inequivoca.
La rinuncia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’aver l’assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell’assicuratore.
Secondo tale indirizzo la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo richiede un comportamento dell’assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo e abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca.
Con sentenza n. 4357 del 10 febbraio 2022 la Cassazione Civile ha reputato condivisibile questo secondo orientamento in quanto più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio, evidenziando che l’art. 1460, comma 2, e l’art. 1901 c.c., operano su piani diversi: mentre l’art. 1901 c.c. incide sull’efficacia del contratto assicurativo, ossia l’idoneità a produrre effetti giuridici (l’assicurazione resta sospesa), l’art. 1460 c.c., riguarda l’esecuzione del contratto.
Mentre la prima norma contempla la paralisi dell’effetto negoziale determinata dalla legge, la seconda norma attiene all’attuazione del contratto a cura della parte.
L’esecuzione che dovrebbe essere prestata in base alla buona fede (art. 1460, comma 2) concerne quindi non il contratto meramente inadempiuto dalla controparte, ma il contratto i cui effetti sono sospesi ex lege per la rilevanza che l’ordinamento attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi; il darvi quindi esecuzione, in ottemperanza al dovere della buona fede oggettiva, presuppone che, a fronte del tardivo pagamento del premio, sia intervenuta una manifestazione negoziale, da parte dell’assicuratore, abdicativa dell’effetto sospensivo dell’efficacia dell’assicurazione.
Soltanto in presenza di tale volontà negoziale sarebbe contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio.
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