SOLO NOTAI E AVVOCATI SI SONO VISTI REGOLAMENTARE LE CONDIZIONI MINIME DELLE POLIZZE
di Giorgio Moroni*
La riforma della responsabilità professionale dei professionisti è ancora incompiuta. Dall’introduzione dell’obbligo assicurativo per tutte le professioni ordinistiche, disciplinato dal dpr 137/2012, solo notai e avvocati (questi ultimi con il dm del22/09/ 2016) si sono visti regolamentare le condizioni minime della polizza di assicurazione, e nel loro caso, il trasferimento del rischio è diventato effettivo sia sotto il profilo dell’oggetto della copertura e delle sue delimitazioni temporali che sotto quello dei massimali. Le altre professioni, tra queste i commercialisti, gli ingegneri e parzialmente le professioni sanitarie, non ancora; il che rende quindi, a distanza di dieci anni, incompiuta la riforma della responsabilità professionale dei professionisti a tutela dei terzi beneficiari delle loro prestazioni.

Il tema si ripropone oggi con l’accelerazione degli investimenti per il Superbonus 110%, che ha reso necessario, per evidenti motivi di controllo, lo sviluppo e l’ampliamento della figura dell’asseveratore. I commercialisti, in particolare, per poter apporre il visto di conformità per tutte le dichiarazioni dalle quali emerge un credito, devono obbligatoriamente disporre di una polizza assicurativa, o di una estensione di polizza, con determinate caratteristiche (massimale minimo 3.000.000 e garanzia postuma di 5 anni).

Va da sé che l’attività di apposizione del visto sulle operazioni di cessione del credito e/o sullo sconto in fattura legate al superbonus 110% rientra all’interno delle garanzie di polizza senza necessità di particolari integrazioni. Tuttavia, il richiamo dell’assicuratore a questa garanzia specifica genera la richiesta, da parte di molti commercialisti, di aumentare il massimale per coprire l’importo totale del credito di imposta legato al 110%; tale richiesta risulta non necessaria perché il commercialista svolge un’attività successiva all’ottenimento del credito di imposta e pertanto non potrà rispondere per l’importo totale del credito ottenuto dal suo cliente, ma solo per sanzioni derivanti da errori professionali commessi sul visto apposto per cessione del credito e/o sconto in fattura (tra l’altro attività molto protocollata).

Più complicato e pesante è il quadro che si presenta ai tecnici asseveratori: premesso che già oggi tutti i professionisti dovrebbero già essere in possesso di una copertura Rc professionale per danni derivanti da attività professionale, e che la maggior parte delle coperture presenti sul mercato prevede la formula all risks che comprende anche l’attività di asseverazione, con il dl Rilancio il legislatore ha tuttavia sentito l’esigenza di richiedere un massimale dedicato parametrato all’importo dei lavori “asseverati” o comunque non inferiore a 500.000 euro; applicazioni sempre più stringenti in tema ecobonus /sismabonus hanno portato al diffondersi di una polizza ad hoc per il rischio superbonus, con un contratto dedicato e separato rispetto a quello acquistato dal professionista per la sua attività professionale.

Ci si è spinti quindi a chiedere una correlazione tra importo lavori e massimale. In queste polizze a consumo la capacità assicurativa impegnata per questo tipo di rischio verrà progressivamente erosa dai nuovi importi asseverati (se qualche emendamento non interverrà a variare l’attuale parametro di conteggio del massimale necessario), costringendo il professionista particolarmente impegnato in queste opere a reperire sempre nuove coperture con sempre nuovi assicuratori fino all’esaurimento della capacità disponibile da parte del mercato assicurativo. Tutto ciò senza che vi siano valide motivazioni tecniche e attuariali a supporto di una soluzione che sembra ignorare ogni principio statistico a fondamento della prassi assicurativa.

In conclusione, la mancanza di un decreto attuativo dell’obbligo assicurativo per ciascuna professione alimenta la tendenza un po’ surreale del legislatore a richiedere sempre più frequentemente assicurazioni ad hoc, come se le attività di volta in volta previste fossero “nuove attività” da estrapolarsi dall’attività generale coperta in polizza PI del professionista; mentre in fondo si tratta, vedi ad esempio il caso del visto di conformità, di null’altro che di attività destinata a ottenere detrazioni fiscali. Con l’attività di asseverazione aumentano i volumi, questi si, e conseguentemente può aumentare la frequenza dei sinistri. Ma i volumi sono da sempre un parametro del premio assicurativo: a più volumi di fatturato o onorari corrispondono maggior premio e l’esigenza di un massimale più elevato (di questo dovrebbe occuparsi un emendamento al dl 139/2005), mentre lo “svuotamento” della polizza di rc professionale con lo spuntare di coperture specifiche, oltre a comportare maggiori e ingiustificati costi, può compromettere il bilanciamento dei rischi in essa contenuti.

*Consigliere di amministrazione di Aon Spa e Affinity Director per l’Italia
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