GIURISPRUDENZA

Autore:  Laura Opilio,  Luca Odorizzi, Roberto Plutino
ASSINEWS 336 –dicembre 2021

Il TAR Lazio sulla separazione temporale nella vendita “ABBINATA”

Con la sentenza n. 9516/2021 del 6 settembre 2021 il TAR del Lazio ha sancito la illegittimità delle pratiche commerciali che di fatto impongono l’acquisto abbinato di polizze assicurative non correlate al bene o servizio non assicurativo cui le polizze vengono abbinate.

Il Tar ha infatti rigettato l’impugnazione proposta da uno dei principali operatori italiani nel credito al consumo contro il provvedimento con cui l’AGCM lo aveva sanzionato per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistente nell’aver condizionato, di fatto, la concessione di prestiti personali alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura di rischi estranei al credito (c.d. polizze decorrelate). Prima di entrare nel merito della sentenza, pare opportuno fornire qualche spunto per inquadrare la fattispecie.

La vendita abbinata
L’offerta di prodotto assicurativo insieme ad altro prodotto o servizio, come parte di un unico pacchetto, rappresenta una strategia comunemente utilizzata da imprese e intermediari. Se da un punto di vista distributivo la vendita abbinata costituisce una strategia di marketing profittevole, dal lato del cliente tale pratica può portare sia benefici (es. riduzione dei costi, migliori condizioni, semplificazione della procedura di selezione del prodotto e di acquisto) che rischi.

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