La Corte di Cassazione – sez. Civile – con l’ordinanza del 23 novembre 2021 n. 36142 interviene ancora una volta sull’incompletezza della richiesta risarcitoria

di Bianca Pascotto

Fresca di stampa è la sentenza della Corte di Cassazione chiamata nuovamente a pronunciarsi, a distanza di soli 4 mesi dalla precedente decisione[1], sulla incompletezza della richiesta risarcitoria che il danneggiato rivolge alla compagnia.

E ancora una volta, vince il buon senso e l’interpretazione “di sostanza” della norma sottoposta al vaglio del Supremo Collegio, la quale, come sappiamo, prevede che la richiesta del danneggiato debba contenere tutta una serie di dati minuziosamente elencati, l’assenza dei quali viene punita con l’improcedibilità della domanda giudiziale in caso dell’ingresso del sinistro nelle aule di giustizia.

IL CASO: una richiesta risarcitoria incompleta riguardante un sinistro stradale

Il Tribunale di Trani, coinvolto in sede di appello dal convenuto Mevio, conferma la pronuncia di prime cure dell’adito Giudice di Pace in quale aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da Tizio contro Mevio e contro la compagnia Zeta a seguito di un sinistro stradale.

Il dedotto vizio consisteva nella incompletezza della richiesta stragiudiziale di Tizio, risultata priva di alcuni degli elementi previsti e richiesti dall’art. 148 cod. ass. ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria.

Contro la sentenza del Tribunale Tizio promuove ricorso avanti la Corte di Cassazione con due motivi di impugnazione.

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