I reati previsti dagli articoli art.589 comma 2 e 590 terzo comma Codice Penale nella loro forma aggravata si configurano nel solo caso in cui l’evento lesivo occorso durante l’esecuzione della prestazione lavorativa discenda dalla violazione di una regola cautelare diretta a prevenire infortuni. Lo afferma la corte di Cassazione con la sentenza n.32899/2021 depositata il giorno 6/09/2021. Il caso di specie trae origine dal verificarsi di un grave incidente ferroviario. In sede di Appello i giudici avevano escluso che i decessi verificatisi nell’incidente potessero essere configurati quali omicidi colposi aggravati, data la mancanza di un nesso tra l’evento lesivo e la violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro. Il procedimento giungeva all’esame degli ermellini, che nella loro motivazione chiariscono in quali casi lesioni o morte verificatisi durante l’esecuzione della prestazione lavorativa possano considerarsi aggravati.

Un fatto, si legge nella sentenza, assume tale configurazione solo a seguito di una sua precisa caratteristica. L’aggravante, proseguono gli ermellini, potrà essere ritenuta applicabile in un solo specifico caso. E’ necessario infatti che l’evento lesivo si sia verificato a seguito della violazione di una regola cautelare volta a eliminare o comunque a ridurre il rischio di morte o lesioni del prestatore di lavoro durante l’esecuzione dell’incarico concretamente conferito. In altri termini sarà necessario accertare che la disposizione violata nel caso concreto assuma nel disegno legislativo la precisa funzione di tutela e salvaguardia della persona del prestatore di lavoro. Nel caso infatti che l’infortunio e il conseguente danno conseguano ad una condotta imperita del prestatore di lavoro, che abbia violato una regola cautelare diretta a prevenire infortuni, si potrà ritenere configurabile la forma aggravata.

Andrea Magagnoli
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