LA CORTE DI CASSAZIONE ESCLUDE CHE L’ENTE DEBBA DEBBA VERSARE LA PENSIONE AL CONVIVENTE
di Dario Ferrara
La Cassa di previdenza privata non deve riconoscere la reversibilità al convivente del professionista deceduto, anche se le coppie omosessuali sono una formazione sociale tutelata dalla Costituzione. Il de cuius, infatti, risulta morto prima che entrasse in vigore la legge Cirinnà, che ha sì introdotto le unioni civili ma non può essere applicata retroattivamente. Sbaglia dunque il giudice del merito a riconoscere il diritto alla pensione in mancanza di una norma specifica senza rivolgersi alla Consulta. Né conta che la coppia fosse iscritta alle liste del Comune di Milano: un atto amministrativo non può imporre oneri all’istituto previdenziale perché il trattamento previdenziale è coperto da riserva di legge. È quanto emerge dalla sentenza 24694/21, pubblicata il 14 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione.

Tutela e discrezionalità

Accolto il ricorso proposto dalla Cassa previdenziale degli ingegneri e degli architetti: la Suprema corte decide nel merito rigettando l’originaria domanda proposto dal convivente del professionista. Viola l’articolo 11 delle preleggi la Corte d’appello che, riformando la decisione del Tribunale, riconosce il diritto alla reversibilità: la legge non dispone che per il futuro. E per condannare l’istituto previdenziale a pagare la pensione non bastano la copertura costituzionale della reversibilità, affermata dalla Consulta nella sentenza 174/16, e il rilievo costituzionale che ormai va riconosciuto alla stabile convivenza fra persone dello stesso sesso: spetta infatti alla discrezionalità del Parlamento individuare forme, tempi e modi per tutelare le unioni omosessuali, fermo restando che la Consulta può intervenire su situazioni specifiche che inducono ad assicurare alla coppia gay un trattamento omogeneo a quello della coppia coniugata. Il tutto mentre la legge 6/1981 e i regolamenti adottati da Inarcassa dopo la privatizzazione richiedono per la reversibilità il vincolo del matrimonio.

Negozio necessario

Insomma: l’errore in cui risulta incorso il giudice di secondo grado è ritenere di poter superare la mancanza di una norma ad hoc che all’epoca attribuisse la pensione di reversibilità al partner superstite della coppia omosex finendo per equiparare del tutto le coppie registrate ai sensi della legge 76/2016 e quelle che non hanno ufficializzato la loro relazione. Neppure la questione di legittimità costituzionale gioverebbe al convivente del de cuius, che è morto prima di poter ufficializzare la propria convivenza nell’unione civile prevista dalla Cirinnà. Non è consentito l’uso di presunzioni perché non si tratta di provare l’ipotetica volontà del partner deceduto ma di verificare l’esistenza del necessario negozio solenne prescritto dalla legge. L’iscrizione alle liste del Comune non vale a superare la necessità di un preesistente rapporto giuridico sancito dalla legge. Le spese dell’intero processo sono compensate per la novità, la complessità e la peculiarità del caso.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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