Per il comproprietario dell’edificio è possibile accedere al superbonus se, all’inizio dei lavori, lo stesso immobile è costituito da tre unità immobiliari accatastate separatamente, di cui una residenziale e due pertinenze
di Fabrizio G. Poggiani
Per il comproprietario dell’edificio è possibile accedere al 110% se, all’inizio dei lavori, lo stesso immobile è costituito da tre unità immobiliari accatastate separatamente, di cui una residenziale e due pertinenze, naturalmente nel rispetto di ogni adempimento richiesto dalle norme vigenti. Per i tetti di spesa valorizzazione sulle unità censite prima dell’inizio dei lavori.
Così l’Agenzia delle entrate che, con una recente risposta (n. 568/2021) ad un preciso interpello, è ulteriormente intervenuta sulla fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (così detto decreto Rilancio).
L’istante ha fatto presente di essere comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da una unità abitativa (A/3) e da due pertinenze (una accatastata C/6, destinata ad autorimessa, e una, accatastata C/2, destinata a magazzino) e di voler eseguire alcuni interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, al fine di beneficiare del superbonus del 110%; al termine dei lavori, risulterà variata la destinazione d’uso di una porzione del magazzino, con la creazione di altra unità a destinazione residenziale (da accatastare in categoria A/3).
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