SOTTO I RIFLETTORI LE CONDIZIONI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ITER
di Paola Cavallero
Ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione ex art. 140 cpc qualora la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata spedita ma, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza, non risulti recapitata al destinatario, poiché l’avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna, il procedimento non può ritenersi perfezionato, anche nella prospettiva meno formalista che esige, comunque, che dall’avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso stesso.

E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione, sez. 2 civ., con l’ordinanza n. 20074 del 14 luglio 2021. Il Collegio, nel solco del costante orientamento della Corte, ha sottolineato che «ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. non è sufficiente l’allegazione dell’avvenuta spedizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell’avvenuto deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l’atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In tal senso, si trova affermato che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso a casa comunale deve recare l’annotazione, da parte dell’agente postale, dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale». Nell’ordinanza la Cassazione non manca di rammentare le diverse pronunce che, in una prospettiva meno formalista, non prevedono che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa debba risultare (v. sentenza Corte costituzionale 3/2010) il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso (Cass. 32201/2018, 2959/2012). Su queste premesse, nel caso di specie risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata spedita ma non anche recapitata alla destinataria, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza. Se dell’avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l’attestazione contenuta sull’avviso stesso, recante l’indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome della destinataria e del luogo di destinazione, non altrettanto può dirsi per gli Ermellini con riferimento all’esito della spedizione che è rimasto ignoto, poiché l’avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata. La Corte approda quindi alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con le conseguenti implicazioni in ordine all’ammissibilità dell’opposizione ex art. 650 cpc.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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