di Carlo Giuro
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea del 22 marzo scorso il Regolamento sui prospetti informativi del Pepp (Pan-European Personal Pension Product), il nuovo prodotto pensionistico individuale paneuropeo. Quali sono le sue caratteristiche e come si atteggerà nei sistemi nazionali? MF-Milano Finanza ne ha parlato con Antonello Motroni dell’area Economia e Finanza del Mefop (società del Mef incaricata dello sviluppo di mercato dei fondi pensione).

Domanda. Cos’è il Pepp?

Risposta. Si tratta di una nuova forma di previdenza individuale istituita dall’Ue. Nelle intenzioni di Bruxelles il Pepp vuole rappresentare lo strumento per la creazione del mercato unico delle forme pensionistiche di terzo pilastro, constatata la diffusione disomogenea dei prodotti che prevedono adesione individuale nei Paesi membri.

D. Quali sono i principali meccanismi di funzionamento del Pepp?

R. Un’offerta d’investimento quanto più possibile semplificata costituisce uno dei tratti caratteristici del prodotto. L’opzione d’investimento standard sarà rappresentata dal Pepp di base, caratterizzato dalla presenza di una garanzia sul capitale o di una tecnica di mitigazione del rischio alternativa (strategie life cycle o appostamento di riserve, ndr), che sia comunque coerente con l’obiettivo di consentire al sottoscrittore il recupero del capitale. Il Pepp di base prevederà inoltre la presenza di un tetto ai costi dell’1% del capitale accumulato per anno.

D. Cosa succede prima dell’adesione?

R. L’adesione dovrà essere preceduta da una fase di consulenza da parte del collocatore, tesa ad accertare le esigenze pensionistiche del potenziale aderente e a individuare il prodotto più adeguato alle sue necessità.

D. Esistono poi altri vincoli?

R. In materia di investimento degli attivi è stabilito un set minimale di vincoli che, comunque, troveranno applicazione soltanto nel caso in cui il diritto settoriale di ciascun istitutore non preveda norme più stringenti. La vigilanza spetterà alle autorità competenti del fornitore.

D. Come funzionerà il trasferimento in caso di mobilità?

R. Il Pepp è pensato, tra l’altro, per favorire la mobilità del lavoro. A tal fine il Regolamento istituisce la portabilità della posizione individuale, che offrirà al richiedente il diritto di continuare a versare contributi nel Pepp cui ha aderito nel caso di trasferimento della residenza in un altro paese dell’Unione Europea. Dal punto di vista operativo la portabilità sarà assicurata mediante l’apertura, all’interno della posizione personale del richiedente, di un sottoconto che soddisfi le condizioni poste dal nuovo Paese di residenza in materia di accumulazione-decumulo, affinché tale soggetto possa trarre vantaggio dagli incentivi previsti nel nuovo Paese di residenza.

D. Dal punto di vista fiscale come sarà disciplinato il Pepp?

R. Il Regolamento non tocca il profilo della fiscalità, rimesso alle determinazioni degli Stati membri. A tale fine si richiama la specifica raccomandazione del Parlamento Ue che invita gli Stati a riconoscere ai Pepp gli stessi vantaggi fiscali attribuiti ai prodotti individuali già collocati, anche nel caso di contesti normativi difformi. Il legislatore italiano accoglie tale auspicio, essendo presente nella legge di delegazione europea 2019-2020 il mandato al governo di estendere ai Pepp la fiscalità prevista dal decreto legislativo 252/2005. (riproduzione riservata)

Fonte: