Lo conferma l’ordinanza 26900 depositata il 12 marzo 2021 dalla terza sezione civile della Cassazione che in tema di danno biologico torna ad affrontare il danno estetico, escludendone un’autonomia risarcitoria

di L. Petri e MR. Oliviero

Il caso

A causa di inadeguati trattamenti odontoiatrici effettuati dalla struttura ospedaliera locale, una minore subiva gravi danni, costringendola a un lunghissimo periodo di cure per quasi undici anni al fine di contenere gli effetti negativi delle negligenti cure. Il genitore della danneggiata conveniva in giudizio l’USL locale al fine di ottenere il risarcimento dei danni psicofisici subiti, sia a titolo di invalidità temporanea sia di invalidità permanente.

I giudizi di merito

Il Tribunale di Teramo respingeva tuttavia le richieste, mentre la Corte d’Appello di L’Aquila le accoglieva solo parzialmente, escludendo (quasi) interamente il risarcimento a titolo di invalidità temporanea, ritenendo tale danno già compreso in quanto liquidato a titolo di invalidità permanente. La danneggiata, nel frattempo divenuta maggiorenne, ricorreva in Cassazione avverso tale pronuncia.

 

La decisione della Cassazione
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