Pagina a cura di Daniele Cirioli
Antistamici e gastroprotettori tra i medicinali rimborsabili agli infortunati. Lo stabilisce l’Inail nella circolare n. 5/2021, con cui, oltre ad aggiungere altre dieci specialità farmaceutiche per le quali è possibile il rimborso della spesa, aggiorna la procedura con la modulistica operativa, a partire dal corrente mese di febbraio.
Il rimborso delle spese mediche. Il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) prevede il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
Tale diritto è di diretta derivazione costituzionale, tenuto conto che le cure necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica sono senz’altro da annoverare tra i «mezzi adeguati alle esigenze di vita» che il comma 2 dell’art. 38 della Costituzione impone di assicurare ai lavoratori.
L’Inail è l’istituzione garante del diritto, svolgendo il compito di assicurare a infortunati e a tecnopatici il diritto alle cure necessarie, con le risorse finanziarie disponibili e senza incremento di oneri sulle imprese.

Tra i vari interventi e misure, l’Inail provvede al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori tutelati per l’acquisto di prestazioni sanitarie, alla sola condizione che le stesse (prestazioni) siano riconosciute necessarie dai medici dell’Inail ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa del lavoratore assistito.

Con circolare n. 62/2012 (si veda ItaliaOggi del 15 novembre 2012) l’Inail ha previsto, nell’ambito delle cure necessarie al pronto recupero dell’integrità psico-fisica, il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche che, in base alle norme vigenti, non risultassero essere a carico del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, sono state elencate, distinte per branca specialistica, le specialità farmaceutiche rimborsabili in una prima fase di sperimentazione, limitatamente al periodo d’inabilità temporanea assoluta al lavoro ed è stato declinato il flusso procedurale da seguire per l’istruttoria di ammissione al rimborso.

Il diritto al rimborso è operativo al 13 novembre 2012.

Con successiva circolare n. 9/2016, l’Inail previsto un ampliamento delle specialità farmaceutiche ammesse al rimborso, con l’inserimento di alcuni dispositivi medici.

Con la circolare n. 5/2021 persegue un duplice obiettivo: ampliare l’elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili, se non già fornite dal Servizio sanitario nazionale; e dettare una disciplina ricognitiva della materia.

Destinatari del rimborso. Possono richiedere il rimborso tutti gli assistiti, compresi i dipendenti delle amministrazioni statali e i lavoratori marittimi, che si trovino nello stato d’inabilità temporanea assoluta e quelli che hanno avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado. La prestazione di rimborso è dovuta anche oltre la scadenza dei termini revisionali.

Quali spese. Possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute per acquistare specialità farmaceutiche da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute «indicate e necessarie» da parte dei medici Inail al recupero dell’integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa sia durante il periodo d’inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali.

Sono ammessi al rimborso i farmaci indicati per la patologia d’origine professionale che, pur non ricompresi espressamente nell’elenco Inail, abbiano comunque gli stessi effetti farmacologici. In tal caso occorrerà utilizzare il codice Inail 99 («altro») indicando contestualmente il codice Inail della specialità farmaceutica cui sono riconducibili.

Presupposti del rimborso. Ai fini del rimborso, il dirigente medico Inail valuta se il farmaco contenuto nella prescrizione sia indicato e necessario al recupero dell’integrità psico-fisica dell’assistito, in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.

Il rimborso è effettuato anche nelle ipotesi di liquidazione in capitale della rendita, nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di revisione della rendita, questa sia ridotta o soppressa, sempre che residuino postumi, anche se non indennizzabili.

Analogamente, in caso di rendita unificata, qualora sia accertata, in sede di revisione, l’insussistenza di postumi relativamente a una delle componenti dell’inabilità complessiva, verrà meno il diritto al rimborso dei farmaci prescritti per detta componente.

Regime transitorio. Le nuove disposizioni dell’Inail, che abrogano e sostituiscono integralmente quelle contenute nelle precedenti circolari, si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati a far data dalla pubblicazione della circolare n. 5/2021, vale a dire dal 4 febbraio 2021.

In via transitoria è consentito il rimborso dei farmaci prescritti e acquistati (codici Inail 1-37) prima dell’entrata in vigore della nuova circolare, cioè fino al 3 febbraio 2021, già rimborsabili in applicazione della previgente disciplina, che vengano presentati al rimborso successivamente al 4 febbraio, nonché la definizione delle pratiche di rimborso già pervenute e in corso di istruttoria.

Termine di prescrizione. L’Inail ricorda, infine, che il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è di 10 anni e decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato, cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.

Flusso procedurale. In tabella è sintetizzato il flusso procedurale per l’istruttoria di ammissione al rimborso.

Come primo passo c’è la richiesta di rimborso, redatta secondo il modulo predisposto dall’Inail (e allegato alla circolare n. 5/2021), corredata dalle fotocopie delle prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali intestati all’assicurato (previa esibizione degli originali).

L’Inail riscontra la regolarità del caso indicato nella richiesta, sia dal lato amministrativo, sia dal lato sanitario (anche senza indennizzo); se l’evento è stato definito negativamente, la richiesta è respinta e ne viene data comunicazione all’interessato utilizzando l’apposito modulo (allegato 3).

Se il caso è regolare, tenuto conto del termine prescrizionale del diritto al rimborso: a) nell’ipotesi di richieste di rimborso presentate dagli assicurati con prescrizione medica e scontrino fiscale in fotocopia, recanti data compresa entro il periodo di inabilità temporanea al lavoro, l’Inail procede a verificare la completezza e la congruenza della documentazione e, in caso positivo, dà corso alla richiesta di rimborso; nell’ipotesi di richieste di rimborso presentate dagli assicurati con prescrizione medica e scontrino fiscale in fotocopia recanti data successiva al periodo d’inabilità temporanea al lavoro, o nel caso in cui non vi sia stata inabilità temporanea al lavoro, l’Inail verifica se siano stati riconosciuti postumi permanenti, anche se non indennizzabili.

In caso positivo, verificata anche completezza e congruenza dei documenti allegati, procede nel rimborso. In assenza di postumi, l’Inail definisce negativamente la richiesta dandone comunicazione all’assistito (allegato 3). In caso di assenza o incompletezza della documentazione, l’Inail ne richiede la produzione o l’integrazione all’assistito e, laddove non riceva riscontro nel termine di 15 giorni, definisce negativamente la richiesta di rimborso, dandone comunicazione all’interessato utilizzando l’apposito modulo (allegato 3).

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