Lo ha ribadito la Corte di Tassazione in un caso di domanda di risarcimento danni

DI ADELAIDE CARAVAOGLIOS
In tema di responsabilità medica per erronea valutazione dei sintomi e mancata diagnosi di un ictus, il giudice, nel disattendere le conclusioni cui è giunta la consulenza tecnica (Ctu) percipiente, è tenuto a motivare la propria scelta: lo hanno ribadito i giudici della III sezione civile (Caso. n. 200/2021), intervenendo sul ricorso di un uomo avverso quanto deciso in appello dove, in riforma della pronunzia del tribunale, veniva rigettata la domanda di risarcimento danni, sofferti all’esito di una erronea valutazione dei sintomi e della omessa o ritardata diagnosi di un aneurisma celebrale da parte dei sanitari del Pronto soccorso. Il ricorrente, senza essere sottoposto ad alcun approfondimento diagnostico né mantenuto in osservazione, veniva dimesso dal pronto soccorso per essere, poi, ricoverato d’urgenza il giorno seguente presso un altro centro di rianimazione dove, a fronte di una Tac cranio effettuata, veniva rivelata la presenza di un’estesa raccolta emorragica delimitata da una zona di ipodensità da fatti edematosi». Nei sette motivi di censura, il ricorrente lamentava soprattutto il fatto che la Corte territoriale non avesse preso in considerazione i risultati della Ctu percipiente, venen-do meno a un principio cardine secondo il quale il giudice del merito non può, senza motivare adeguatamente la propria scelta, ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione della Ctu in atti senza dispone elementi istruttori, eventualmente integrati da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata. Del pari avviso sono stati anche i giudici di legittimità, secondo i quali ove “il giudice non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica evoluzione, pur essendo peritus peritorum, deve fare ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente”, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli non conseguiti, comunque argomentando la scelta su basi tecnico-scientifiche e logiche. Hanno quindi cassato e rinviato la decisione ad altra corte di appello.
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