IL VOSTRO QUESITO

Buongiorno, desideravo porre un quesito in merito alla consegna ed archiviazione allegato 4.
La nostra agenzia collabora con un Broker. Quando il Broker (censito e ratificato in Compagnia) che ci chiede di emettere un contratto ci restituisce i simpli firmati ci deve consegnare anche una copia dell’allegato 4 per i nostri archivi da sottoporre in visione nell’eventualità di ispezioni o non e’ necessario. Il Broker ci dice che non devono consegnarci la copia del loro allegato 4.

L’ESPERTO RISPONDE


Per rispondere al quesito posto bisogna rifarsi al dettato normativo del Regolamento Ivass 40/2018.
All’Art. 56 è precisato che il distributore consegna o trasmette al contraente l’informativa precontrattuale, tra cui anche l’allegato 4.
Precisa inoltre che in caso di collaborazione orizzontale tale obbligo è a carico dell’intermediario proponente, quello cioè che entra in contatto con il cliente.
L’allegato 4, come ogni altro documento dell’informativa precontrattuale, insieme alla prova della relativa consegna al contraente, deve essere archiviato e conservato dall’intermediario per almeno 5 anni.
Il Reg.40/2018 non fornisce alcuna indicazione in merito alla trasmissione dei documenti precontrattuali da un broker ad un agente nel caso di loro collaborazione.
Occorre però distinguere il tipo di collaborazione: quella descritta nel quesito del lettore non configura rapporto di collaborazione orizzontale in quanto lo stesso è stato ratificato dall’impresa mandante (Art. 42 Reg. 40/2018)
Si tratta quindi di un rapporto tra broker e impresa attraverso un suo rappresentante (ausiliario dell’impresa stessa).
In questo caso l’agenzia con cui il broker ha instaurato la collaborazione, è responsabile indirettamente del comportamento del broker stesso, che figura come suo collaboratore, per tutto quanto attiene la gestione del rapporto intercorrente.
Suggeriamo, in relazione alle precedenti considerazioni, di richiedere al broker una tantum il modello di allegato 4 che lo stesso utilizza, e di farsi rilasciare, per ogni contratto perfezionato, una copia del documento che il cliente firma come ricevuta di consegna dell’informativa precontrattuale e del questionario di coerenza.