di Bianca Pascotto

Escavatori, trivelle, martelli pneumatici e financo la dinamite per eseguire scavi nel sottosuolo necessari all’ammodernamento di una linea ferroviaria.

Peccato che quale contrappasso, le abitazioni finitime subiscano fessurazioni e danni a causa delle vibrazioni del terreno che la committenza non vuole tacitare.

Interviene la Corte d’Appello di Catania[1] a soccorso del danneggiato, confermando l’orientamento della Cassazione.

IL FATTO

Tizio e Caia sono proprietari dell’immobile adiacente ai lavori di scavo che interessano la linea ferroviaria Circumetnea e citano avanti il Tribunale di Catania il Ministero delle Infrastrutture e Lavori Pubblici per ottenere il risarcimento dei danni causati alla loro abitazione a causa delle vibrazioni del terreno provocate dai lavori.

Il Ministero non si costituisce in causa ed il Tribunale respinge al domanda attorea non ritenendo che il Ministero, quale committente dei lavori possa ex art. 2050 c.c. essere considerato responsabile.

La ditta appaltatrice non era stata citata in causa perché “ignota” agli attori; infatti gli stessi avevano richiesto al Ministero di fornire i dati dell’impresa appaltatrice ma non avevano ottenuto alcuna risposta.

Avverso la sentenza di primo grado Tizia e Caia propongono appello censurando le decisioni del giudice di prime cure laddove non rilevava una responsabilità solidale anche a capo della committenza per omessa vigilanza e per culpa in eligendo.

scavo

LA SOLUZIONE

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