IL VOSTRO QUESITO

Un assicurato con polizza rca in scadenza il 31.12 (o qualsiasi altra data), nei giorni successivi alla scadenza rinnova la polizza presso un’altra compagnia e chiede come data effetto quella della scadenza cioè 31.12. (Ovvero quella in cui scadeva il contratto). È corretto emettere una polizza rca con data effetto antecedente rispetto al giorno di emissione? Ovviamente la copertura decorrerà dal giorno in cui viene incassata. Qualche normativa impedisce questa procedura? Resta la facoltà per l’assicurato di scegliere che la data effetto della nuova polizza possa essere quella del giorno di emissione oppure successiva. È corretto? A quale norma posso fare riferimento?

L’ESPERTO RISPONDE


Il contratto di assicurazione, come stabilito dall’articolo 1882 del codice civile, è: “il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.” E quindi presuppone l’esistenza di un rischio e la conseguente possibilità di accadimento del sinistro. Tale situazione non può certo realizzarsi in una polizza con data retroattiva atteso che – come giustamente evidenziato dal lettore – l’operatività delle garanzie avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, che così verrebbe pagato a vuoto.

Nei giorni quindi di “retroattività della polizza” non può esistere rischio indennizzabile e pertanto per quel periodo il contratto sarebbe addirittura nullo, ai sensi dell’ articolo 1895 del codice civile che stabilisce: “Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.” e, prima della conclusione del contratto, nel periodo di retroattività della polizza tale rischio è appunto meramente teorico e quindi inesistente.
Va poi aggiunto che, essendo l’assicurazione un contratto a prestazioni sinallagmatiche, per il periodo di retroattività mancherebbe tale presupposto, con conseguente “arricchimento senza causa” dell’assicuratore.