IL VOSTRO QUESITO

Il prodotto RC della famiglia della compagnia X nella sezione rct assicura i danni causati a terzi anche dagli addetti ai servizi domestici ed assistenziali e considera terze queste figure solo per lesioni personali o morte.
Chiedo conferma che in caso di infortunio dell’addetto anche non regolarmente assunto a seguito di responsabilità accertata e dimostrata del contraente la garanzia sia operante

L’ESPERTO RISPONDE


Dalle due pagine dello stralcio delle C.G.A. inviate emerge che il contratto – alla voce DELIMITAZIONI, pag. 23 di 53- non considera terzi “gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter” e personale “alla pari”, in occasione delle loro prestazioni di lavoro o di servizio, fatta eccezione per il caso di lesioni personali o morte”.
La polizza -alla voce COSA ASSICURIAMO, pag. 22 di 53- correttamente precisa che si intendono assicurate “le somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato o i Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata, in conseguenza di fatto proprio, dei Familiari minorenni, di minori affidati, nonché degli addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter” e personale “alla pari” nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati.”; in vero sarebbe stato tecnicamente e giuridicamente utile indicare -conformemente a quanto previsto dal 1° comma dell’ art. 1917 Cod. Civ. che si intende assicurata la responsabilità civile dell’assicurato e – ex art. 1900, secondo comma – delle persone di cui egli dovesse risponder. Ma tant’è, la tecnica assicurativa è ormai cosa da museo.
Non avendo le condizioni del contratto sulla presenza di eventuale garanzia R.C.O. con tutte le condizioni speciali e deroghe, ritengo che in caso di infortunio degli “addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter e personale”, imputabile a responsabilità conclamata dell’ assicurato, la copertura assicurativa non sia operante perché non può essere valido un contratto contrario a norme imperative, quale è l’ obbligo di assumere i collaboratori domestici e le persone ad essi equiparate.