IL VOSTRO QUESITO

La compagnia che rappresento ritiene valida la disdetta del cliente anche se inviata via fax quando le condizioni di polizza prevedono solo la raccomandata. La compagnia si appella al fatto che esiste una sentenza del 2005. Ma leggendo le vostre rubriche ho visto prevalere sempre il rimando alle condizioni contrattuali. Cosa mi potete dire in proposito?

L’ESPERTO RISPONDE


Le modalità per disdire il contratto possono essere libere o anche determinate nel contesto del medesimo contratto. L’articolo 1352 del codice civile, al riguardo, dispone: “Art. 1352. Forme convenzionali. Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.

Pertanto, qualora le condizioni di polizza prevedessero che la disdetta debba essere formalizzata a mezzo raccomandata A.R., trova piena applicazione il disposto del richiamato articolo 1352 per cui l’eventuale disdetta formalizzata dal contraente a mezzo fax deve ritenersi inefficace; al massimo questi può procedere a disdettare la polizza a mezzo PEC, che si intende equiparata alla raccomandata. Non conosco la sentenza del 2005, che mi è nuova, ma conosco numerose altre sentenze che confermano quanto sopra riportato.

Infatti, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 18414 del 9 luglio 2019, ancora una volta ha precisato: “Il recesso, infatti, rientra nell’ambito di applicazione della norma, costituendo un atto negoziale unilaterale dal contenuto negativo, nel senso che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica (sulla sua natura di atto negoziale cfr. Cass. sez. 2, 28 gennaio 1976 n. 267, Cass. sez. 2, 14 agosto 1986 n. 5059, Cass. sez. 3, 8 febbraio 1994 n. 1609, Cass. sez. 3, 10 gennaio 2003 n. 195, Cass. sez. 3, 17 febbraio 2014 n. 3616 e Cass. sez. L, 29 marzo 2017 n. 8136), laddove sono atti negoziali unilaterali dal contenuto positivo, in quanto diretti a porre in essere un negozio plurilaterale, la proposta e l’accettazione.”, elencando una lunga serie di sentenze in tal senso.