Gli intermediari nel 2021. Le nuove disposizione dell’Ivass in pillole

a cura di Enzo Furgiuele

Nella precedente pillola abbiamo esaminato le nuove modalità di informativa precontrattuale che l’Ivass ha aggiornato rispetto a quanto previsto ora nel Regolamento 40/2018 e che diventeranno operative dal 31 marzo 2021.

Con la stessa tempistica viene introdotta una modifica dell’articolo 58 del Regolamento 40/2018 che inserisce cambiamenti sostanziali nel comportamento degli intermediari nella relazione precontrattuale con il contraente.

Al fine di intensificare la tutela del cliente, l’Ivass ha inserito un nuovo comma nell’articolo 58 introducendo l’obbligo per l’intermediario di consegnare al contraente – prima della conclusione del contratto – una dichiarazione che certifica la coerenza tra le sue richieste ed esigenze con le garanzie del prodotto assicurativo offerto.

Per eliminare ogni altra possibilità alternativa, il Provvedimento 97 inoltre abroga il comma 5 e il comma 6 dell’articolo 58, abolendo così la possibilità di concludere un contratto – previo assenso scritto del cliente – anche in assenza di coerenza con le sue esigenze oppure senza avere ricevuto da quest’ultimo le informazioni a ciò finalizzate.

Questa modifica regolamentare è molto importante. Inserisce un nuovo adempimento a carico dell’intermediario: la certificazione di coerenza del prodotto assicurativo offerto. Che potrebbe anche creare un incremento del contenzioso conseguente alla valutazione di eventuali responsabilità dell’intermediario in caso di una eventuale reiezione di un sinistro.

valutazione

 

Leggi anche le precedenti pillole:

  1. Gli accordi di collaborazione tra intermediari
  2. Nuovo requisito per l’accesso all’attività di distribuzione assicurativa
  3. Le nuove disposizioni Ivass in pillole: eliminato l’adempimento relativo alla comunicazione di vigenza della RC professionale

  4. Provvedimento Ivass 97/2020: Le nuove modalità di informativa precontrattuale