IL VOSTRO QUESITO

In allegato invio la ricevuta di pagamento di 3 contratti disdetti tramite 3 email pec singole per contratto, inviate allegando anche copia documento del cliente su ognuna direttamente alla compagnia e ricevendo relativa risposta di consegna ed accettazione.
Il cliente riceve raccomandata con ricevuta di ritorno con avviso che per una polizza la disdetta non è stata inviata nei tempi previsti dalle condizioni di polizza senza nemmeno indicare a quale articolo delle condizioni si riferiscono.
Chiedo, ma non deve essere la compagnia a rispondere se qualcosa non va bene e rispondendo allo strumento di comunicazione utilizzato dall’assicurato? Ho inviato una pec e tu compagnia mi rispondi alla pec e non l’intermediario?
I tempi di disdetta per i contratti non auto per i consumatori non sono stati portati a 30gg?
Spesso riscontro comportamenti non corretti da parte di intermediari nei confronti dei loro clienti e questo caso mi sembra proprio uno di quelli.

L’ESPERTO RISPONDE


Comprendiamo il disappunto del lettore di fronte ad una procedura che non gli sembra corretta, ma probabilmente l’intermediario ha agito correttamente.
Non possiamo affermarlo con certezza in quanto non abbiamo potuto esaminare le condizioni contrattuali in cui è precisato il termine entro il quale la disdetta alla polizza intimata alla compagnia è da considerarsi valida.
In merito alla possibilità di disdire un contratto assicurativo l’articolo 1899 del Codice civile disciplina esclusivamente la durata dei contratti poliennali: il contraente “ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”.
Per quanto attiene alla durata dei contratti annuali nulla viene indicato nella normativa codicistica.
Qualora il contraente/assicurato sia un “consumatore”, come nel caso in esame, si potrebbe invocare la normativa della Direttiva europea 13/1993, reiterata nel nostro Codice del consumo, per cui la clausola di “proroga automatica di un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore, qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza” è considerata vessatoria e nulla dall’origine.
Nel caso in esame, se non si vuole iniziare un contenzioso, è necessario attenersi a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, che – si può supporre – prevedono un termine per la disdetta superiore a 30 giorni.
Per quanto attiene la risposta con raccomandata occorre rifarsi alla normativa vigente: l’invio di una pec ad un indirizzo di posta elettronica certificata equivale all’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno; naturalmente vale anche viceversa.
Per quanto attiene poi alla risposta inviata dall’intermediario ad una pec inviata alla compagnia occorrerebbe verificare il mandato conferito dall’impresa all’intermediario stesso. Solitamente l’agente ha poteri di rappresentanza negoziale; in questo caso rientra nella delega ricevuta anche la possibilità di rispondere ad una richiesta del cliente in nome e per conto della compagnia.